Il Tar del Veneto ha respinto l’istanza cautelare sollevata da Enpa, Lipu, Lac, Wwf e Lav in merito alla delibera della Giunta regionale del Veneto di approvazione del Piano triennale di controllo del cinghiale.

L’istanza era orientata anche a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, ovvero la norma regionale sul controllo delle specie dannose.

Così si è pronunciato il Tar 
“Ritenuto che, al primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appaia assistito, nei vizi dedotti, da profili suscettibili di favorevole apprezzamento, sia con riguardo alla prospettata questione di costituzionalità, essendo differente la normativa regolazione regionale contestata rispetto a quella di cui alle richiamate precedenti sentenze della Corte Costituzionale, sia con riferimento all’inclusione delle aree dei parchi e delle riserve naturali, la quale appare comunque soggetta alla prevista autonoma valutazione e approvazione degli enti gestori. Ritenuto, pertanto, che l’istanza debba essere respinta, con compensazione, tuttavia, delle spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla tardiva costituzione dell’Amministrazione regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge l’istanza di sospensione”

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