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Thiene. ‘Artigianale’ solo per legge: dal gelato ai mobili, stretta su etichette e pubblicità. Stimoli: “Più certezze per le imprese e trasparenza per i consumatori”

Dopo settimane di attesa, arrivano i chiarimenti operativi sulla nuova disciplina dell’“artigianale”. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una serie di FAQ che spiegano come applicare, nella pratica, la Legge PMI n. 34 dell’11 marzo 2026, la norma che riserva l’uso del termine “artigianale” alle sole imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Un passaggio decisivo, destinato a incidere su etichette, insegne, campagne pubblicitarie e comunicazione di migliaia di aziende.

Il primo punto che emerge con chiarezza è che la legge tutela una condizione giuridica, non uno stile produttivo. Non basta, cioè, usare lavorazioni manuali o tecniche tradizionali per potersi definire “artigianali”: è necessario essere, a tutti gli effetti, un’impresa artigiana riconosciuta e iscritta all’Albo. Così, una grande azienda che produce pasta confezionata, anche se in alcune fasi ricorre al lavoro manuale, non potrà presentare il proprio prodotto come “pasta artigianale” se non possiede la qualifica prevista. Potrà comunque valorizzare il processo produttivo con espressioni come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali” o “autentico della tradizione italiana”, formule che restano legittime perché descrittive, ma che non equivalgono al riconoscimento di impresa artigiana.

Il Ministero interviene anche su un terreno sempre più frequente nelle filiere produttive: quello dei prodotti “misti”, che incorporano componenti o ingredienti realizzati da artigiani. Le FAQ chiariscono che l’utilizzo di una parte artigiana non “trasforma” automaticamente l’intero bene in un prodotto artigianale. Un’azienda del mobile che monta su una propria struttura industriale delle maniglie forgiate da un laboratorio artigiano, per esempio, non potrà definire “artigianale” il mobile, a meno che anch’essa sia iscritta all’Albo. Potrà però mettere in risalto l’origine delle maniglie, indicando in modo trasparente che sono state realizzate da un’impresa artigiana. Lo stesso ragionamento vale per un liquore prodotto su scala industriale con ingredienti provenienti da fornitori artigiani: l’artigianalità può essere richiamata per l’ingrediente, non per il prodotto finito.

Uno dei fronti più sensibili è quello del food service, a cominciare dal gelato. In moltissimi bar e locali il termine “artigianale” è diventato, nel tempo, una sorta di formula magica per rassicurare il cliente sulla qualità. Le nuove indicazioni, però, sono nette: un pubblico esercizio che produce il gelato nel proprio laboratorio interno, ma non è un’impresa artigiana iscritta all’Albo, non potrà più promuoverlo come “gelato artigianale”. Potrà continuare a parlare di “gelato di produzione propria”, “preparato ogni giorno”, “realizzato con lavorazioni tradizionali”, ma la parola “artigianale” tornerà a essere riservata a chi possiede formalmente quella qualifica. Diverso il caso di chi vende un prodotto effettivamente realizzato da un’impresa artigiana: in quel caso il riferimento rimane legittimo, a condizione che la provenienza sia tracciabile e dimostrabile.

Un capitolo a parte riguarda hobbisti e produttori occasionali, protagonisti di mercatini, fiere e manifestazioni. Anche qui il Ministero concede spazio a formule descrittive come “fatto a mano”, “realizzato personalmente”, “pezzo unico”, ma ribadisce il divieto di presentarsi come “artigianali” in assenza dei requisiti di legge. Una distinzione sottile nella forma, ma sostanziale sul piano giuridico e concorrenziale: da una parte chi svolge un’attività strutturata, con obblighi e responsabilità, dall’altra chi opera in modo saltuario o per passione.

Le FAQ precisano inoltre che la nuova disciplina non tocca le normative speciali già esistenti, a partire da quelle sulla birra artigianale fino alle regole che governano le Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali. Tutto ciò che è regolato da leggi specifiche continua quindi a rimanere in vigore, senza sovrapposizioni.

Nel mondo delle imprese, i chiarimenti del Ministero vengono accolti come un passo necessario per fare ordine in un campo dove l’abuso del termine “artigianale” era diventato sempre più frequente. «Accogliamo con favore questi chiarimenti perché rispondono a molti dei dubbi emersi nelle scorse settimane tra imprese, operatori commerciali e consumatori», commenta Diego Stimoli, presidente di CNA Veneto Ovest. «La legge introduce una tutela importante per le imprese artigiane autentiche, ma era necessario definire con precisione come applicarla nei diversi settori produttivi».

Per Stimoli, la novità va letta come un rafforzamento della trasparenza del mercato e una garanzia sia per chi lavora nel rispetto delle regole sia per chi acquista. «La qualifica di artigiano non può essere ridotta a uno slogan commerciale o a un generico richiamo alla qualità», sottolinea. «Dietro questa definizione esistono requisiti precisi, responsabilità imprenditoriali e un patrimonio di competenze che meritano di essere riconosciuti e valorizzati».

Resta ora aperto il fronte dei controlli. Dopo il chiarimento ministeriale, le aspettative si spostano sulle Regioni, chiamate a definire nel dettaglio le modalità operative per verifiche e sanzioni. «Le FAQ del Ministero forniscono finalmente indicazioni chiare agli operatori economici; ora ci aspettiamo che anche la Regione completi il quadro, definendo in modo puntuale le modalità dei controlli e l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge», conclude Stimoli. Solo allora, con regole omogenee e meccanismi di vigilanza effettivi, la parola “artigianale” potrà tornare a essere non solo un richiamo di marketing, ma il simbolo di un’identità produttiva precisa e riconoscibile.

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