Abolita la Tasi, la tassa sui servizi, con la legge di Bilancio cambia la tassazione sugli immobili nel 2020, ed ecco che per i contribuenti cambia poco, visto che sborseranno sempre gli stessi soldi, anche se, per logica, l’abolizione di una tassa dovrebbe significare uno sgravio economico. La spiegazione è semplice: la somma risparmiata sulla Tasi dai contribuenti, i Comuni la intascano ugualmente perché viene ricaricata sull’Imu.

In pratica una inganno stratosferico. Succede infatti che con la piena deducibilità dell’imposta per le imprese sui beni strumentali e l’accorpamento di Imu e Tasi, i proprietari degli immobili prima pagavano un tot per le due imposte, oggi ne pagano soltanto una ma per la stessa cifra. Ma se la Tasi era stata abolita, perché accorparla?

Ma ecco come cambia l’Imu nel 2020

Partiamo dall’abitazione principale considerata come prima casa. Resta l’esenzione dell’Imu per gli immobili che non sono di lusso. Per questi ultimi, l’aliquota è dello 0,5%, anche se a discrezione del Comune che può alzarla fino allo 0,6%, diminuirla o addirittura azzerarla. Ma c’è anche una detrazione di 200 euro. Per prima casa si intende:

  • l’unità immobiliare in cui il proprietario ed i componenti del suo nucleo familiari hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  • l’unità immobiliare intestata ad una cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze o destinata a studenti universitari soci assegnatari, anche se questi non hanno la residenza anagrafica in quella casa;
  • i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
  • la casa familiare in cui abita il genitore affidatario dei figli dopo il relativo provvedimento del giudice;
  • l’immobile posseduto e non affittato dal personale in servizio permanente delle Forze dell’ordine e delle Forze armate.

Non beneficia dell’esenzione il coniuge che abita per conto proprio in un immobile ubicato nello stesso Comune in cui abita l’altro coniuge. In pratica, l’agevolazione viene riconosciuta per una sola delle abitazioni e non per entrambe.

Nell’esenzione rientra una pertinenza per immobile e per categoria catastale, cioè: una sola cantina o magazzino (categoria C/2), un solo box (categoria C/6) e una sola tettoia (categoria C/7).

Cambiano le aliquote

Già il nome: ‘nuova Imu’, o peggio, ‘super Imu’, fa paura ai contribuenti. Ed eccoli i nuovi numeri della tassa sulla casa: l’aliquota base dell’Imu passa dallo 0,76% allo 0,86%Ma i Comuni hanno la facoltà di alzarla fino all’1,06% o anche fino all’1,14%. È anche vero che le amministrazioni locali possono pure applicare un’aliquota più bassa o azzerarla del tutto. In ogni caso, arrivare all’1,14% significherebbe pagare quello che oggi si versa per Imu e Tasi insieme. Quindi, parlare di abolizione della tassa sui servizi è un inganno.

Unica scappatoia per questo ‘accorpamento’ sarebbe, però, che la maggiorazione fino all’1,14% può essere applicata solo se tale maggiorazione era già stata effettuata fino al 2019 dal Comune di residenza.

La buona notizia

Non cambia la base imponibile per il calcolo dell’Imu: la rendita catastale va rivalutata del 5% e poi si applica un coefficiente in base alla categoria catastale, ovvero:

  • categoria A (ad esclusione dell’A10) e pertinenze C/2, C/6 e C/7: coefficiente 160;
  • categoria E (immobili a destinazione particolare) e pertinenze C/3, C/4 e C/5: coefficiente 140; categoria D/5 (banche): coefficiente 80;
  • categoria A/10 (uffici): coefficiente 80;
  • categoria D (immobili di imprese) ad esclusione della D/5: coefficiente 65;
  • categoria C/1 (negozi): coefficiente 55.

La base imponibile si riduce del 50% per gli immobili di interesse storico, inagibili o destinati a prima abitazione in comodato d’uso ai figli.

Quando si paga l’Imu nel 2020?

Le scadenze dell’Imu nel 2020 sono due. Ci sono, infatti, due rate di pari importo da pagare entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre. E’ possibile versare l’imposta in una soluzione unica entro il 16 giugno.

Con la prima rata, quella per così dire «estiva», bisognerà pagare il 50% di quello che è stato versato nel 2019 come Imu e Tasi. Nella rata «invernale» ci sarà il conguaglio sulla base delle aliquote che il Dipartimento delle Finanze pubblicherà sul proprio sito entro il 28 ottobre.

Gli inquilini agevolati con la ‘super Imu’

Sin qui, nei Comuni in cui veniva richiesto, gli inquilini pagavano una parte della Tasi, ma con l’abolizione di questa imposta (o, se preferite, con il suo accorpamento con l’Imu) l’inquilino non ha più nulla da sborsare: la tassa dovrà pagarla per intero il proprietario, visto che spetta soltanto a lui il versamento dell’Imu. Certo rimane una carta a favore di quest’ultimo: alla scadenza del contratto, per rinnovarlo, pretendere un aumento del canone d’affitto per compensare la maggiorazione di costo.

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