Innanzi al segnale di “stop” i conducenti di autoveicoli hanno sempre l’obbligo di arrestare la marcia, anche quando la strada su cui ci si deve immettere risulta libera.
Chi non rispetta il segnale deve ritenersi esclusivamente responsabile del sinistro, essendo superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. la quale ha funzione meramente sussidiaria e opera solo qualora non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 30993/2018(qui sotto allegata) con la quale i giudici hanno respinto il ricorso di un automobilista la cui autovettura era stata coinvolta in un sinistro.

Il caso

Il Tribunale aveva ritenuto che l’incidente fosse da addebitare alla condotta di guida imprudente dello stesso attore che stava procedendo a velocità eccessiva su strada bagnata a causa della pioggia e che non si era fermato nonostante il segnale di “stop”.
Una decisione confermata anche in seconde cure, dove veniva sottolineata la raggiunta prova della condotta di guida imprudente dell’automobilista che non si era accorto dello Stop e aveva attraversato l’incrocio causando l’impatto.
In Cassazione, l’automobilista lamenta che il giudice a quo abbia escluso ogni responsabilità del conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente in quanto “l’accertamento della colpa anche grave di uno dei conducenti non libera l’altro dall’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Auto: al segnale di stop bisogna sempre fermarsi

Gli Ermellini respingono con rigore tale doglianza, rammentando che il segnale di “stop” pone a carico dei
conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, persino quando la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.
Ne consegue che, qualora il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 del codice civile.
Tale presunzione, si legge nell’ordinanza, ha funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità, essendo la stessa logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. 4055/2009 e 15434/2004).
Correttamente, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non provata alcuna responsabilità del sinistro a carico dell’altro conducente, risultando accertato, al contrario, che l’attore stesse viaggiando “a velocità molto elevata e non adeguata alla situazione del luogo (asfalto bagnato, strada stretta posta nel centro cittadino, incrocio)” e che lo stesso “non riuscì a frenare in tempo al segnale di stop” e “tagliò improvvisamente la strada” all’altro auto “rendendo inevitabile l’urto violentissimo”
Studio Gastaldi
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