di Mattia Cecchini
Al cimitero col proprio animale, sepolto a fianco del padrone ma , attenzione, in uno spazio e in un’urna separata. La novità arriva da Venezia, dove sono state emanate nuove regole per la sepoltura delle ceneri degli animali da compagnia. Che d’ora in poi potranno ‘riposar’ accanto ai propri padroni all’interno dei cimiteri comunali.
LE NUOVE REGOLE
Le nuove regole, arrivate con una disposizione dirigenziale, sono state predisposte dal Comune che disciplinano situazioni finora non regolamentate. La misura non istituisce sepolture per animali all’interno dei cimiteri: l’urna, infatti, avrà una funzione esclusivamente accessoria e commemorativa rispetto alla sepoltura della persona e non potrà mai essere collocata nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti umani.
Le nuove regole sono state presentate questa mattina in una conferenza stampa, con l’assessore ai Servizi per il cittadino Paolino D’Anna e l’assessore all’Ambiente Paolo Romor, insieme ai dirigenti e ai direttori del Comune che hanno seguito l’elaborazione e la definizione delle nuove disposizioni. Dunque, vicini ma non insieme: le ceneri degli animali resteranno sempre fisicamente separate dalle spoglie umane. L’idea è “riconoscere il valore di questo legame nel pieno rispetto della funzione, del decoro e delle regole dei nostri cimiteri”, chiarisce D’Anna. Per ogni sepoltura sarà consentita una sola urna, che potrà contenere le ceneri di un massimo di due animali.
TRE MODALITA’ PREVISTE
Tre le modalità previste: per sepolture a terra l’urna sistemata in un vano nella lapide o nel copritomba; per loculi, ossari e cinerari l’urna collocata all’esterno della lastra di chiusura; nelle tombe di famiglia dovrà trovare posto in uno spazio apposito e distinto. In tutti i casi il gestore dei servizi cimiteriali dovrà verificarne compatibilità tecnica, stabilità e sicurezza. La novità si applicherà ai cimiteri comunali, compreso quello lagunare di San Michele, nel rispetto delle caratteristiche dei singoli manufatti e delle tutele previste.
NO ALLE FOTO DELL’ANIMALE SULL’URNA
Non è stabilito un modello unico di urna. Il contenitore dovrà essere realizzato con materiali resistenti e adatti alla conservazione nel tempo e avere dimensioni non superiori a 25 centimetri per lato, salvo diversa valutazione tecnica del gestore. Dovrà inoltre essere fissato in modo stabile e avere una targhetta con scritto “Urna cineraria animale”, il codice identificativo assegnato e, facoltativamente, il nome dell’animale. Sulla lapide non saranno consentite epigrafi dedicate all’animale né fotografie che lo ritraggano da solo. Sarà invece ammessa una foto della persona sepolta insieme al proprio animale.
La disciplina riguarda gli animali da compagnia o con legami affettivi come cani e gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Non invece animali da allevamento o destinati alla produzione alimentare, la fauna selvatica o protetta e gli animali di dimensioni non compatibili con le modalità di collocazione.
Le ceneri dovranno provenire esclusivamente dalla cremazione individuale dell’animale in un impianto autorizzato. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che ne attesti la provenienza. La disposizione introduce quindi un sistema di identificazione e tracciabilità delle urne. A presentare la richiesta potrà essere il concessionario della sepoltura o chi abbia titolo sulla stessa. Se il concessionario è deceduto, saranno necessari gli assensi degli altri aventi titolo. L’animale dovrà essere appartenuto al defunto, al concessionario o a uno degli altri soggetti aventi titolo sulla sepoltura. Non sarà necessario che la persona sepolta abbia espresso in vita la volontà di collocare l’urna dell’animale accanto alla propria tomba. La richiesta potrà essere presentata successivamente dagli aventi titolo.
Non è previsto neppure uno specifico requisito di residenza nel Comune di Venezia: conta la presenza della sepoltura in un cimitero comunale e il titolo del richiedente rispetto a quella sepoltura. Per la collocazione dell’urna sarà prevista una tariffa, che comprenderà l’istruttoria della domanda, l’annotazione nei registri cimiteriali e le operazioni di posa e successiva rimozione. La disposizione regola anche i casi in cui la sepoltura venga successivamente interessata da traslazioni, estumulazioni, esumazioni, riduzione dei resti o lavori di manutenzione. L’urna potrà essere rimossa temporaneamente e custodita dal gestore. In seguito potrà essere collocata presso la nuova sepoltura, se compatibile dal punto di vista tecnico, oppure ritirata dagli aventi titolo. Alla scadenza della concessione, gli aventi titolo potranno ritirare l’urna o chiederne la collocazione presso un’altra sepoltura, se sussistono le condizioni previste.