a cura dell’avvocato Angelo Greco di La legge per tutti
In un momento di rabbia, durante un litigio in strada o una discussione sui social media, può capitare di lasciarsi sfuggire una parola di troppo. L’insulto, anche quello che può sembrare banale, è un gesto comune, ma quali sono le sue reali conseguenze legali? Fino a qualche anno fa la risposta era netta, ma oggi le cose sono cambiate. La domanda, quindi, è più che lecita: dire ‘scemo’ o ‘imbecille’ a qualcuno è ancora reato? La risposta breve è no, ma questo non significa che un simile comportamento sia privo di conseguenze. La legge ha tracciato una linea di demarcazione precisa tra l’offesa diretta, che oggi è un illecito civile, e quella fatta alle spalle, che rimane un reato a tutti gli effetti.
La novità più importante è la depenalizzazione del reato di ingiuria. Con un decreto del 2016, il legislatore ha cancellato l’articolo del Codice Penale che puniva chi offendeva l’onore o il decoro di una persona presente (D.Lgs. 7/2016). Questo significa che oggi dare dello “scemo” o dell’”imbecille” a qualcuno che ci sta di fronte non espone più al rischio di una denuncia penale. Tuttavia, l’ingiuria non è diventata un’azione lecita, ma si è trasformata in un illecito civile. Di conseguenza, chi offende una persona presente rischia due tipi di sanzioni, che vengono decise da un giudice civile: una sanzione pecuniaria civile: si tratta di una somma di denaro, da 100 a 8.000 euro, che l’autore dell’offesa deve versare allo Stato, specificamente alla Cassa delle ammende (Trib. Cuneo sent. 5/2022); il risarcimento del danno: la persona offesa può chiedere e ottenere una somma di denaro come compensazione per il danno non patrimoniale subito (Trib. Potenza sent. 1287/2024).
Qual è la differenza tra ingiuria e diffamazione?
Per capire se un’offesa è un reato o un illecito civile, il criterio fondamentale è la presenza della persona offesa.
L’ingiuria (illecito civile) si verifica quando l’offesa viene rivolta direttamente alla vittima. La sua presenza le permette di percepire immediatamente l’insulto e, volendo, di replicare. La “presenza” non è solo fisica, ma anche “virtuale”: una telefonata, una videochiamata o una chat istantanea in cui la vittima partecipa attivamente sono considerati contesti in cui l’offesa è diretta e, quindi, si tratta di ingiuria (Cass. sent. 36193/2022).
La diffamazione (reato, art. 595 Codice Penale), invece, scatta quando si offende la reputazione di una persona assente, comunicando con almeno altre due persone. L’assenza della vittima è l’elemento chiave, perché le impedisce di difendersi e di percepire l’offesa nel momento in cui viene pronunciata (Cass. sent. 27968/2023).
Quali sono esempi di ingiuria (illecito civile)?
Ecco alcuni esempi pratici di comportamenti che, dopo la depenalizzazione, costituiscono un illecito civile di ingiuria:
- dire “sei un incompetente” a un collega durante una riunione di lavoro, sia in presenza che in videoconferenza (Cass. sent. 36193/2022);
- insultare una persona al telefono o tramite un messaggio privato su WhatsApp o su una chat privata di un social;
- offendere un altro automobilista durante un litigio per un parcheggio;
- insultare una persona in una chat mentre quest’ultima è connessa e può leggere, in tempo reale, il messaggio;
- trasmettere una diretta su Facebook in cui si telefona a una persona e la si insulta. Anche se migliaia di persone ascoltano, la Cassazione ha stabilito che si tratta di ingiuria perché la vittima percepisce l’offesa in tempo reale e può rispondere (Cass. sent. 8341/2025).
Quali sono esempi di diffamazione (reato)?
Ecco invece alcuni esempi di comportamenti che sono e rimangono un reato di diffamazione, per cui si può essere denunciati: pubblicare un post su Facebook o su un gruppo WhatsApp in cui si parla male di una persona che, in quel preciso istante, è assente o non è connessa; inviare un’email con contenuti offensivi su una persona a più destinatari. Anche se la vittima è tra i destinatari, si tratta di diffamazione perché la comunicazione non è contestuale e non permette una replica immediata (Cass. sent. 27968/2023); parlare male di un capo assente con altri due colleghi durante la pausa caffè; rilasciare un’intervista a un giornale o in televisione offendendo una persona che non è presente (Cass. sent. 5982/2023).
Quali frasi sono considerate un’offesa?
Non esiste un elenco ufficiale di “parolacce” o frasi proibite. La valutazione se un’espressione sia offensiva o meno spetta al giudice, che analizza il caso nel suo complesso. I beni protetti dalla legge sono l’onore(l’insieme delle qualità morali di una persona) e il decoro (la dignità e il rispetto che spettano a ogni individuo). Per decidere, il giudice considera: il contesto in cui la frase è stata pronunciata; l’ambiente sociale e il significato che le parole hanno in quel determinato momento storico; il rapporto tra le parti (un insulto da un superiore a un dipendente è più grave); il tono e le modalità dell’azione.
Esempi di frasi ritenute offensive dai tribunali includono epiteti volgari (“puttana”), l’accostamento a fenomeni criminali (“mafioso”) o l’attribuzione di qualità negative come “inetto” o “imbroglione”, se usate come un’invettiva personale e non come una critica costruttiva (Cass. sent. 39786/2023).
Cosa si deve dimostrare per ottenere un risarcimento?
Chi ha subito un’ingiuria e vuole ottenere un risarcimento del danno deve avviare una causa civile. In questa sede, dovrà essere in grado di provare non solo di aver ricevuto l’offesa, ma anche di aver subito un danno concreto come conseguenza di quell’offesa. Il danno non è automatico. Bisogna dimostrare, anche con testimoni o presunzioni, di aver sofferto un patimento, uno stato d’ansia o un discredito nel proprio ambiente sociale o lavorativo a causa di quelle parole (Cass. sent. 9799/2019). Sarà poi il giudice a stabilire l’importo del risarcimento.
Esistono delle eccezioni o giustificazioni?
La legge prevede alcune situazioni particolari. La più comune è la provocazione. Se l’offesa è stata pronunciata in uno “stato d’ira” causato da un “fatto ingiusto” commesso da chi poi viene offeso, il giudice può decidere di non applicare la sanzione pecuniaria civile. Tuttavia, questo non cancella l’illecito e potrebbe comunque rimanere l’obbligo di risarcire il danno (Cass. sent. 26477/2021).
Un’altra eccezione riguarda i militari: l’ingiuria tra appartenenti alle Forze Armate è rimasta un reato, previsto dal codice penale militare di pace, per la necessità di tutelare la disciplina interna (Corte Cost. sent. 215/2017).