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Cybermobbing, cyberbullismo e stalking in rete: denunciate, sanno fare tanto male

Si parla di cybermobbing o cyberbullismo, se più autori e/o autrici, importunano, minacciano, assillano o prendono in giro intenzionalmente una persona su internet o tramite smartphone per un tempo prolungato. Spesso chi mette in atto questo reato non usa l’offesa diretta, ma usa vere e proprie campagne denigratorie, come la creazione di pagine false, la diffusione  di informazioni o voci false. La diffusione di foto e video imbarazzanti, falsificati, spinti o pornografici.La creazione di falsi profili (dai contenuti offensivi).

Gli insulti, le molestie, le minacce e i ricatti via e-mail e sma, ecc.

La costituzione di «gruppi dell’odio», in cui si possono fare commenti negativi su singole persone, proprio come in un «libro degli ospiti». Questa è la modalità più diffusa e che molti, tra i ‘nostri’ amici utilizzano per fare del male a chi sentono come nemico. A volte sono inconsapevoli di commettere un reato e creano pagine facebook, condivididono link su gruppi facebook, dove il loro scopo è accorpare commenti negativi sulle persone che hanno preso di mira. Queste, a loro volta, si ritrovano al centro di post e commenti denigratori che li massacrano psicologicamente, che non li fanno dormire la notte per il danno emotivo procurato da chi voleva esattamente questo: ‘massacrarli psicologicamente’.

Oggi, le vittime di questio ‘attacchi sul web’ si sono organizzati. Fanno branco: bastano tre ‘rancorosi’ in azione e il gioco è fatto. Basta instillare un dubbio su quella persona e la pietra è lanciata sull’immenso mondo mondo del web, che commenta d’istinto, senza conoscere i fatti, solo per mettere in moto le dita. Ecco che la o le vittime sono riturate, massacrate, insultate e infilate in un tritacarne da cui è difficile uscire quando si tratta di social netwok.

Se, in un caso concreto, gli attacchi di cybermobbing o cyberbullismo sono accompagnati da atti quali l’estorsione ai sensi dell’art. 156 CP o la coazione ai sensi dell’art. 181 CP, le corrispondenti azioni sono perseguite d’ufficio da parte della polizia, non appena quest’ultima ne viene a conoscenza. Questo succede indipendentemente dal fatto che la vittima voglia o meno avviare un procedimento penale nei confronti degli autori o delle autrici.

Altri reati «più lievi» compiuti in relazione con atti di cybermobbing o cyberbullismo (per esempio l’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP) sono perseguiti solo se la vittima (o il suo rappresentante legale) presenta una querela penale in polizia.

Stalking: che cos’è?

Il termine stalking (dall’inglese “to stalk”, che significa appostare, seguire, tampinare) rappresenta una forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe in maniera ripetitiva, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, causando a quest’ultimo gravi conseguenze fisiche o psicologiche (Maran, 2010).

Con il termine stalking ci riferiamo, quindi, ad una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a compromettere la sua quotidianità.
Anche detta “sindrome del molestatore assillante”, questo fenomeno è caratterizzato da tre aspetti fondamentali, ovvero la presenza di un “persecutore” (o molestatore), una vittima e una relazione tra i due, caratterizzata dall’esercizio del controllo da parte dello stalker, che determina uno stato emotivo di intensa ansia e paura nella vittima.

Lo stalking ai tempi del web

Da quando Internet è entrato nelle nostre vite come spazio virtuale dove intessere relazioni, si sono manifestati nuovi potenziali rischi, tra cui il cyber stalking, cioè la versione online del reato di stalking, con cui si indicano quei comportamenti molesti e persecutori posti in essere attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (e-mail; messaggistica istantanea; social network; etc.).
Il cyber stalker approfitta dell’effetto cassa di risonanza offerto dal web, per tormentare e denigrare la vittima. La finalità è quella di indurre uno stato di costante ansia e paura nell’altro. Le offese, minacce, insulti, ricatti, etc., possono minare seriamente il benessere psicologico della vittima, anche qualora il cyber stalker esista “solo” nella realtà virtuale. Le ripercussioni sono però reali.
Il persecutore può essere sia uomo che donna, di qualsiasi età ed estrazione sociale.
La sicurezza sul web dipende soprattutto da chi lo utilizza: gli atti persecutori online si possono prevenire attraverso l’utilizzo di qualche accorgimento tecnico e con la consapevolezza che deve sempre accompagnare la navigazione nel web.
Nel caso in cui ci si renda conto che la relazione, ancorché virtuale, si stia trasformando in un assillo, è bene interrompere immediatamente ogni comunicazione, senza vergognarsi di chiedere aiuto.

 

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