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Il reato di diffamazione può costare la galera

a cura di Studio Gastaldi
La diffamazione è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p. che consiste nell’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con più persone

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa.

Si tratta di un reato comune posto a tutela dell’onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.

Chiunque,  comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. 

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro“.

Procedibilità

La procedibilità è a querela della persona offesa.

Esempi di diffamazione

Sono esempi di diffamazione, tratti dalla giurisprudenza:

Elementi costitutivi del reato

Rispetto all’elemento oggettivo, è da rilevare che, in quanto reato a forma libera, la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.

Dottrina e giurisprudenza maggioritaria qualificano la diffamazione quale reato di danno, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell’evento inteso quale percezione e comprensione dell’offesa da parte di più persone.

Il requisito della pluralità di soggetti risulta soddisfatto in presenza anche non contestuale di almeno due persone, escludendo dal computo i concorrenti nel caso in cui il soggetto attivo non sia unico; in altre parole, non è necessario che sia riscontrabile una compresenza spaziale di coloro che percepiscono l’offesa ma deve esserci continuità del fatto.

Rispetto all’elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l’intenzione di offendere.

Aggravanti speciali della diffamazione

Le aggravanti comportano un aumento della pena edittale prevista dall’art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:

La diffamazione a mezzo stampa

Quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere con il mezzo della stampa, assume particolare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato in questione da un lato, e la libertà della manifestazione del proprio pensiero tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p. dall’altro. In particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti:

 

Speciali cause di non punibilità

Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. e, in particolare, ricorrono in caso di:

Fonte: Il reato di diffamazione https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/diffamazione.asp#ixzz7Kcqgq7bZ
(www.StudioCataldi.it)

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