La sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere un assegno bimestrale vitalizio a un imprenditore agrigentino che ha sviluppato una grave patologia neurologica dopo la somministrazione, nel gennaio 2022, della terza dose del vaccino anti-Covid. La decisione è arrivata al termine di un procedimento avviato dopo il diniego dell’indennizzo richiesto dall’uomo sulla base della normativa prevista per i soggetti che abbiano riportato danni da vaccinazione.
L’imprenditore, che all’epoca aveva 54 anni, ha manifestato pochi giorni dopo la somministrazione una forma acuta e febbrile di neuropatia disimmune. Le sue condizioni si sono successivamente aggravate fino alla diagnosi di sindrome di Guillain-Barré, con conseguenze invalidanti che lo hanno costretto all’utilizzo della sedia a rotelle.
Assistito dall’avvocato Angelo Farruggia, l’uomo aveva presentato al Ministero della Salute la richiesta di indennizzo. L’istanza era stata respinta dall’amministrazione, che, sulla base delle valutazioni richiamate nel procedimento e dei report Aifa, aveva ritenuto non dimostrato il rapporto causale tra la somministrazione del vaccino e la patologia neurologica successivamente insorta.
Il provvedimento è stato quindi impugnato davanti al Tribunale di Agrigento. Al termine del procedimento, il giudice ha accolto la domanda e riconosciuto, ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge, la sussistenza dei presupposti richiesti nel caso esaminato, condannando il Ministero della Salute al pagamento della prestazione economica.
La valutazione del Tribunale riguarda quindi il singolo caso sottoposto al suo esame e l’accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’indennizzo. Non si tratta, di per sé, di una conclusione scientifica generale sull’esistenza di un rapporto causale tra la vaccinazione anti-Covid e la sindrome di Guillain-Barré.
Secondo quanto riferito dall’avvocato Farruggia, la pronuncia si inserisce nel solco di altre decisioni giudiziarie intervenute in precedenza. «Dopo le pronunce dei tribunali di Torino, Napoli e Venezia, questo riconoscimento è destinato ad assumere rilievo nel panorama nazionale», afferma il legale. Farruggia sostiene inoltre che, nel procedimento, il giudice avrebbe ritenuto rilevante la convergenza degli elementi clinici e temporali ai fini della valutazione del caso, pur in assenza, secondo la prospettazione della difesa, di una prova scientifica assoluta.
La vicenda resta dunque legata alla decisione assunta dal Tribunale di Agrigento sul caso specifico. Il riconoscimento dell’indennizzo rappresenta l’esito di una valutazione giudiziaria degli elementi prodotti nel procedimento e non equivale automaticamente all’affermazione di un nesso causale valido in generale per casi analoghi.