(Adnkronos) – “Ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l’obbligo di firma è sufficiente”. E’ quanto scrive il gip di Torino nell’ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne, caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Si è in presenza di un “quadro gravemente indiziario a carico dell’indagato, avendo lo stesso, in modo repentino e improvviso, cercato un approccio con la persona offesa abbracciandola più volte e toccandole il seno, approfittando della minore età della ragazza di cui era consapevole” e “pochi minuti prima aveva attuato un comportamento del medesimo tenore ai danni di un’altra donna che evidenzia la difficoltà dell’indagato a contenere i suoi impulsi”. Detto questo però “le esigenze cautelari descritte possono essere fronteggiate con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atta a imporre un contatto diretto e persistente con le Istituzioni, suscettibile di sensibilizzare l’indagato in merito alle violazioni delle norme commesse”.
“Si ritengono sussistenti nel caso di specie le esigenze cautelari” e “precisamente un concreto e attuale pericolo di commissioni di reati della stessa specie di quello per cui si procede, in ragione delle modalità di condotta, attuata ai danni di una ragazza di minore età e considerato altresì che pochi minuti prima aveva attuato un comportamento del medesimo tenore ai danni di un’altra donna che seppur di gravità contenuta evidenzia la difficoltà dell’indagato a contenere i suoi impulsi”, si sottolinea nel provvedimento. “Quanto alla scelta della misura si osserva che, a fronte dell’incensuratezza dell’indagato, del comportamento collaborativo tenuto nell’immediatezza dei fatti (essendosi lo stesso attivato per recuperare le credenziali per visionare le telecamere interne del locale), dell’effetto deterrente cagionato dal trauma dell’arresto e dalla prima esperienza detentiva e della resipiscenza dimostrata nel corso dell’interrogatorio di garanzia, le esigenze cautelari descritte possono essere fronteggiate con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atta a imporre un contatto diretto e persistente con le istituzioni, suscettibile di sensibilizzare l’indagato in merito alle violazioni delle norme commesse”, si legge ancora nell’ordinanza.
“Quando ho letto la notizia, mi sono chiesto come sia possibile che un giudice possa prendere un provvedimento simile – spiega – E ovviamente non è possibile. Quindi è una cosa che è completamente diversa da uno stupro. Non è che se la legge usa un’unica locuzione, violenza sessuale, dobbiamo dire che è stupro anche la famosa pacca sul sedere. Questo è uno dei casi classici fatti ‘di minima gravità’, pur essendo invece contestate le aggravanti della minore età della ragazza. È chiaro che il giudice nella fase cautelare non sta dando la pena, deve semplicemente stabilire se metterlo o meno in carcere in questa fase. Capisco che il pm chieda la misura in carcere, perché c’era quel precedente di 40 minuti prima. Si può discutere, ma partendo da una premessa: qui non c’è uno stupro di una minorenne. La rappresentazione del fatto è alterata. Riconduciamo le cose al loro preciso valore. Il giudice ha valorizzato il fatto, lo descrive molto bene. La ragazza conosce l’uomo, perché va a fare spesso la spesa lì. C’è un rapporto di cordialità, lui le regala le cose, lei chiacchiera con lui, povera ragazza. A un certo punto lui le dice ‘abbracciami’, lei l’abbraccia. Le ripete ‘abbracciami un’altra volta’, e si abbracciano un’altra volta. Al secondo abbraccio le mette le mani sul seno e dice: ‘bello’. Ontologicamente, il fatto è questo qui. In più, l’uomo ha dato il suo contributo, il giudice lo valorizza. Gli si potevano dare i domiciliari e non l’obbligo di firma. Qui la discussione è liberissima, ma non è che è accaduta una mostruosità inspiegabile”.
“Un magistrato, il sostituto procuratore di Torino, davanti a un’odiosa violenza sessuale, ovvero il palpeggiamento di una ragazzina di 13 anni, ha chiesto il carcere per un uomo accusato di aver commesso il fatto. Un altro magistrato, il giudice per le indagini preliminari, ha disposto invece un’altra misura cautelare, ovvero l’obbligo di firma. Un provvedimento che ovviamente si può criticare, ma soprattutto si può contestare secondo quanto previsto dalle stesse regole procedurali, ricorrendo al tribunale del Riesame ed eventualmente in Cassazione. Non è una decisione definitiva. Non è neanche una sentenza, oltre a non essere né una condanna né un’assoluzione. Davanti a questo quadro sono stati diversi gli attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, che sono andati oltre la critica. Ed è questo che stigmatizziamo con forza, così come riteniamo del tutto non ortodosso l’invio degli ispettori che non hanno il compito di valutare il merito dei singoli procedimenti”. Lo dichiara il presidente dell’Anm Giuseppe Tango.