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quando la notifica delle cartelle di Equitalia è nulla

Si è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è nulla la notifica della cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale. Quindi, chi riceve un’email contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici (il Reginde, tanto per citarne uno) può far finta di nulla. Semmai infatti dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca tale atto sarebbe illegittimo per difetto di notifica del cosiddetto ‘atto presupposto’ ossia la cartella di pagamento si legge su laleggepertutti.it.

Nulla la notifica della cartella se proviene da un indirizzo pec non ufficiale

La nullità della notifica della cartelle esattoriale inviata da una Pec non ufficiale è un principio che si giustifica dal contesto in cui attualmente viviamo. C’è diffidenza ad aprire un’email proveniente da un indirizzo sconosciuto, ancor più se questa contiene allegati o link. Il rischio di cadere nelle maglie del phishing porterebbe chiunque, nel dubbio, ad astenersi da qualsiasi interazione con il messaggio. E siccome le truffe online oggi avvengono anche tramite Pec, è normale verificare da chi provenga tale comunicazione atteso che molti criminali informatici, nel tentativo di trarre in inganno il destinatario, utilizzano indirizzi – anche certificati – che riportano gli estremi di pubbliche amministrazioni (come la stessa Agenzia delle Entrate).

Che fa la persona prudente in questi casi? Si collega con il sito istituzionale dell’ente da cui apparentemente proviene la Pec e verifica se l’indirizzo della Pec è quello effettivo. E se sul sito non trova nulla (come spesso succede), per maggior scrupolo fa un ulteriore controllo tramite i registri pubblici degli indirizzi Pec, quelli cioè ove sono riportati tutti gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, se anche in questo caso l’indirizzo non dovesse saltare fuori, allora la notifica dell’atto fiscale è illegittima.

Le sentenze che dichiarano la nullità della cartella inviata da Pec non ufficiale

La conferma di quanto appena detto si trova in un precedente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP ha detto che, in tema di riscossione delle imposte, laddove la cartella di pagamento provenga da un indirizzo Pec differente da quello contenuto nel pubblico registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la notifica deve ritenersi giuridicamente inesistente; tale vizio non viene sanato nemmeno dall’avvenuta impugnazione della cartella stessa. Il principio è stato confermato anche dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria: anche secondo i giudici calabresi, la notifica della cartella esattoriale è nulla se l’Ente della Riscossione non utilizza la Pec attribuita all’Agenzia delle Entrate Riscossione, presente nell’elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo.

Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l’art. 26, D.P.R. n. 602/73, l’art. 16- terdel D.L. 179/2012. convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai Eni della notificazione e comunicazione degli atti in ma teda civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero ‘IPA’, ‘Reginde’, ‘Inipec’. È a questi tre quindi che bisogna far riferimento per verificare se l’indirizzo Pec usato dal fisco sia quello ufficiale o meno.

Nel caso di specie, è stato ritenuto che l’unico indirizzo legittimamente utilizzabile da Agenzia Entrate Riscossione è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. Tutte le email provenienti da altri indirizzi possono quindi essere cestinate. È il caso, ad esempio, delle Pec provenienti da indirizzi Pec non ufficiali o sconosciti come notifica.campania@cert.equitaliasud.it, notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it, notifica.campania@cert.equitaliariscossione.it , notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it.

In sintesi, la notifica della cartella Pec può ritenersi valida solo se:

la Pec del mittente (come ad esempio quella dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente per la Riscossione esattoriale) è estratta dagli indici specificatamente previsti dal Ministero;

la Pec del destinatario (ossia del contribuente persona fisica o di una società) è stata estratta dagli indici specifici indicati e previsti dal Ministero.