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Cartelle esattoriali, rottamazione e licenziamenti: le nuove scadenze

Nuove misure urgenti e proroghe per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto è entrato in vigore lo scorso 30 giugno.

Cartelle di pagamento, proroga dei termini di versamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021. Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021. Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Avvisi di addebito Inps

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito Inps, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Accertamenti esecutivi

Il Dl 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale. Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

Blocco pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. Per effetto del DL 99/2021, tale procedura è sospesa sino al 31.8.2021. Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

Compensazione volontaria con crediti d’imposta

Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione. Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e, grazie al DL 99/2021, sino al 31.8.2021.

Abrogazione del contributo a fondo perduto per chi ha ricavi tra 10 e 15 milioni

Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

Integrazione salariale

L’art. 4 del DL 99/2021 consente alle aziende – in specifici casi – di poter beneficiare di trattamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) in modalità agevolata. In particolare, l’art. 4 comma 2 del DL 99/2021 riconosce ai datori di lavoro del settore tessile che, a decorrere dall’1.7.2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021. Sono destinatarie della misura in esame le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15. Per il trattamento di CIGO in questione non occorre versare alcun contributo addizionale. Invece, l’art. 4 comma 8 del DL 99/2021 prevede un ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni 5 straordinaria (CIGS) riconosciuto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. In particolare, il trattamento di CIGS in questione – previsto introducendo il nuovo art. 40-bis del DL 73/2021 – viene riconosciuto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata e all’obbligo di versamento della contribuzione addizionale previsti dal DLgs. 148/2015.

Divieto di licenziamento

L’art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige: sino al 31.10.2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (co. 2 e 4); per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40-bis co. 1 del DL 73/2021 (co. 8). Rimangono invariate le eccezioni al divieto in questione, già previste dal legislatore.

Sospensione Cashback

L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il secondo semestre 2021. Sono, inoltre, ridotte le risorse finanziarie riconosciute per l’erogazione dei rimborsi. Qualora le risorse stanziate non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante all’aderente al programma, il rimborso è proporzionalmente ridotto. Per il periodo 1.7.2021 – 31.12.2021, è sospeso il programma di attribuzione di specifici rimborsi in denaro in relazione agli acquisti effettuati da privati consumatori mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, istituito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 288 – 290 della L. 27.12.2019 n. 160) e ulteriormente disciplinato dal DM 24.11.2020 n. 156.

Reclamo per inesatta contabilizzazione

L’art. 1 comma 3 del DL 99/2021 prevede la possibilità, per gli aderenti al programma “cashback” e “super cashback”, di presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso nella app “IO” o negli ulteriori sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati. Il reclamo è possibile: a partire dal 15.7.2021 e sino al 29.8.2021, con riferimento al primo semestre 2021; a partire dal 15.7.2022 e sino al 29.8.2022, con riferimento al primo semestre 2022. I reclami presentati dagli aderenti sono valutati da CONSAP, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.