Dal prossimo 1° luglio tutti i contribuenti che operano in regime di vantaggio o che hanno adottato il regime forfetario saranno obbligati a documentare le proprie operazioni attive attraverso l’emissione della fattura elettronica, così come le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime agevolato ai sensi della Legge n. 398/91.

Rimarranno invece ancora esonerati minimi, forfetari e associazioni, che nel 2021 non hanno superato i 25.000 euro di fatturato o compensi, anche se l’esclusione sarà valida solo per quest’anno e per il prossimo.

Il recente Decreto PNRR 2 è infatti intervenuto sulla normativa in vigore disponendo l’abolizione a partire dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti più piccoli, che finora erano rimasti risparmiati dal bailamme delle novità digitali della nostra amministrazione finanziaria, sempre più affamata di dati.

Se pur breve, viene concessa una certa tolleranza per gli errori commessi nel primo periodo di applicazione del nuovo obbligo. Dall’1.7.2022 al 30.9.2022, infatti, in deroga ai termini ordinari per emettere la fattura elettronica di 12 giorni dal verificarsi del momento impositivo, non verrà sanzionato chi comunicherà l’operazione in ritardo, purché la fattura venga comunque emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni, per chi ritarderà l’emissione della fattura elettronica, andranno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo che va da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

I soggetti minimi e forfetari sottoposti al nuovo obbligo, dal 1° luglio, saranno anche tenuti alla predisposizione ed all’invio del cosiddetto esterometro per la comunicazione dei dati delle operazioni con (e da) soggetti non residenti.

Per motivi di riservatezza, invece, rimane fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti che comunicano i dati al sistema tessera sanitaria e per gli altri soggetti che, pur non essendo obbligati all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dal 1° luglio sarà invece valido, e per tutti, il nuovo obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni transfrontaliere, sia intracomunitarie che extra UE, e dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

Fabrizio Carta

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