La Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato “accertamenti preliminari”, in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci.
L’attività della Procura con le stellette “è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate – spiega il procuratore in una nota – all’interno della struttura organizzativa ‘Futuro Nazionale’. Obiettivo dei pm è verificare “l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare”.Sarebbero almeno due i militari che avrebbero legami con il partito di Vannacci e sui quali starebbe svolgendo accertamenti la procura militare di Roma. Il Sindacato dei Militari, nel suo esposto, cita infatti i nomi di due sottoufficiali esponenti di sindacati di categoria chiedendo ai magistrati di valutare se – anche attraverso la loro attività di sindacalisti – facciano attività politica nel partito di Futuro nazionale infrangendo il dovere di “neutralità” al quale sono tenuti in quanto militari. La richiesta è di estendere queste valutazioni di indagine anche ad eventuali altri soggetti.
Difesa Vannacci: ‘Non ravvisabili reati, confidiamo in archiviazione’
“Secondo gli aggiornamenti di stampa, gli accertamenti della Procura militare riguarderebbero il fatto che alcuni militari in servizio ricoprirebbero cariche in seno a Futuro Nazionale. Nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare. L’eventuale questione potrebbe, al più, essere posta sul piano disciplinare, ma non certamente su quello penale, in assenza di una specifica norma incriminatrice”. Lo afferma l’avvocato Giorgio Carta, difensore del generale Roberto Vannacci.
“In realtà, nessuna disposizione di legge vieta espressamente a un militare in servizio di assumere un incarico all’interno di un partito politico – prosegue -. Tale divieto è stato ricavato in via interpretativa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5845 del 2017: una conclusione che personalmente non condivido e che non rappresenta neppure l’unico orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa. In senso diverso si erano infatti pronunciati, tra gli altri, il Tar Umbria con la sentenza n. 409 del 2011 e il Tar Piemonte con la sentenza n. 1127 del 2016, successivamente riformata dal Consiglio di Stato”. “In ogni caso – conclude -, anche volendo seguire l’interpretazione più restrittiva, la sua eventuale violazione non potrebbe costituire illecito penale senza una precisa fattispecie incriminatrice. Siamo pertanto assolutamente sereni e confidiamo che gli accertamenti si concludano rapidamente con l’archiviazione”.
Ansa
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