a cura dello studio legale Cataldi
Cambio di religione e conseguente rifiuto di cucinare, occuparsi della casa e persino di fare il bucato? E’ ipotizzabile l’addebito della separazione. Tuttavia, per una decisione definitiva occorre valutare com’era il rapporto prima della scelta della donna di abbracciare una fede religiosa diversa. Questo quanto emerge dall’ordinanza n. 19502/2023 (sotto allegata) della Cassazione che ha dato ragione ad un ex marito ritenendo perĂ² che la situazione necessita di un approfondimento in sede di rinvio.
Nella vicenda, a ricorrere al Palazzaccio è l’uomo avverso la sentenza che aveva rigettato la richiesta di addebito della separazione alla moglie, in quanto, la stessa, dopo aver aderito a un credo religioso diverso da quello praticato dal marito, aveva assunto un comportamento contrario ai doveri conseguenti al rapporto matrimoniale, ovvero, nello specifico: aveva smesso di cucinare, di occuparsi della casa e del bucato, secondo quanto riportato da uno dei testimoni.
Per la Cassazione, l’uomo ha ragione.

La Corte di merito, in effetti, “ha ricordato che il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non possono di per sĂ© considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall’art. 143 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilitĂ  della convivenza – ma – ha poi ritenuto che la violazione dei doveri coniugali ascritta alla donna, in termini di atteggiamenti di indifferenza verso il marito, non trovasse adeguata conferma nella deposizione testimoniale raccolta, sottolineando anche che la scelta della stessa di dedicarsi alla congregazione religiosa o di trascorrere tempo davanti al computer non aveva avuto un’effettiva incidenza causale, intervenendo in un progetto di vita di separati in casa”.

Tuttavia, il giudice di merito “laddove intenda sostenere che una determinata condotta, che di per sĂ© varrebbe a integrare una violazione dei doveri conseguenti al matrimonio, non sia idonea a giustificare l’addebito della separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., essendo non la causa del fallimento dell’unione matrimoniale ma la conseguenza di una situazione di crisi giĂ  irrimediabilmente in atto, deve fondare una simile constatazione su una compiuta descrizione della situazione di vita invalsa fra i coniugi in epoca precedente al verificarsi della condotta di cui intende sminuire il valore eziologico; ciĂ² onde dar conto dei termini e dell’epoca in cui il rapporto matrimoniale aveva avuto la sua deriva”.
Nel caso di specie, la Corte di merito, non ha spiegato in sostanza se una simile situazione risalisse ad epoca antecedente al momento in cui le condotte denunciate si verificarono.
Per cui, la sentenza va cassata e la parola passa al giudice del rinvio che dovrĂ  procedere ad un nuovo esame.

Scarica pdf Cass. n. 19502/2023

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