a cura di Miria Fattambrini.

Non siamo a Milano, ma ci troviamo a Napoli, non siamo nel 1628 ma ci collochiamo ai giorni nostri.

Lei non è Lucia e lui non è Renzo, lei è una cittadina marocchina e lui un  italiano che hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore, ma…. “questo matrimonio non s’ha da far”. L’ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli declina di dar seguito alle pubblicazioni di nozze in mancanza del nulla osta delle autorità marocchine che si erano rifiutate di rilasciarlo vista l’assenza del certificato di conversione all’islam dello sposo, non essendo lo stesso di religione musulmana. I dettagli erano definiti, l’abito scelto e commissionato, la location pure, gli invitati notiziati, insomma tutto era praticamente pronto per il grande giorno, ma ecco l’imprevisto last-minute, dall’oggi al domani, quello che doveva essere il sogno imminente catapultato nella categoria dei problemi da risolvere. Ma i due innamorati non demordono e si rivolgono al Tribunale di Napoli. La normativa sul punto è fonte di contraddizione: da un lato vi è l’art. 116 del Codice Civile italiano che recita “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”, e risulta applicativo del disposto dell’art. 27 della legge di diritto internazionale del 1995 n. 218 che rimanda, in ambito di capacità e condizioni, alla legge nazionale dei nubendi vigente al momento delle nozze. Dall’altro lato vi sono i dettati costituzionali (art. 19 Costituzione italiana) che di fatto impediscono di rifiutare il nulla osta per meri motivi religiosi. Nel caso specifico il Tribunale partenopeo ha accolto il ricorso ritenendo prevalente la norma di ordine pubblico ovvero i principi di uguaglianza e libertà di culto di matrice costituzionale rispetto alla confliggente normativa straniera, facendo proprio il disposto dell’art. 16 della normativa di diritto internazionale secondo le cui previsioni la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

E in perfetta antitesi con la celebre frase rivolta dai Bravi al povero curato Don Abbondio, con la recente decisione resa dal Tribunale di Napoli …l’Amore trionfa sempre e vince su tutto e… questo matrimonio s’ha da far!

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