Non piove, l’inquinamento atmosferico ne risente ed il primo cittadino corre ai ripari.
A pochi giorni dalla revoca della precedente ordinanza con cui il Sindaco Valter Orsi, a seguito della comunicazione di ARPAV con cui era stata comunicata l’attivazione per il territorio di Schio del livello di “allerta 1 – arancione , è stato necessario emanare una nuova ordinanza che ribadisce le prescrizioni da adottare per ridurre l’inquinamento atmosferico.
Ecco l’ordinanza del sindaco Valter Orsi
Il Sindaco Valter Orsi, a seguito dell’avviso di ARPAV del 04/03//2019 con cui è stata comunicata l’attivazione per il territorio di Schio del livello di del livello di “allerta 1 – arancione a partire dal 05/03/2019 ha emanato oggi un’ordinanza con le prescrizioni da adottare per ridurre l’inquinamento atmosferico.
Il prolungarsi dell’assenza di precipitazioni ha determinato infatti anche nella nostra città il superamento per quattro giorni consecutivi del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10, le cosiddette “polveri sottili”. In presenza di queste condizioni, l’accordo nel Bacino Padano, sistema regionale delle azioni emergenziali da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, prevede che con il livello di allerta 1 arancione debbano essere adottate una serie di misure atte a contrastare il peggioramento del fenomeno.
Dal 5 MARZO 2019 e fino a revoca del provvedimento, la cittadinanza è dunque tenuta all’osservanza delle seguenti disposizioni:
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divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo,
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divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all’aperto comprese le biomasse;
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divieto di circolazione sia nei giorni feriali che festivi dalle ore 8:30 alle 18:30 per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e per gli autoveicoli benzina Euro 0, 1 e gli autoveicoli ad alimentazione diesel, di categoria Euro 1, 2, 3 e 4, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;
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divieto di circolazione giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 e nei giorni festivi dalle ore 8:30 alle 12:30 per i veicoli commerciali di categoria (N1, N2 ed N3) diesel Euro 1,2 e 3, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;
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divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
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divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
Potranno circolare, in deroga ai punti 3 e 4 i veicoli speciali così come definiti dal Codice della Strada, quelli ibridi ed elettrici nonché quelli a doppia alimentazione benzina/diesel-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione. L’elenco completo dei veicoli in deroga è specificato nell’ordinanza.
La Cittadinanza è invitata a usare il meno possibile l’automobile in città, a privilegiare mezzi pubblici e mezzi non inquinanti: per tutti si rimanda a un senso di responsabilità individuale a beneficio dell’intera comunità.
Le sanzioni amministrative previste per le diverse violazioni vanno da 25 a 500 euro e in alcuni casi comprendono la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Schio, 4 marzo 2019