Due blitz al Picchio Bruno di Bosco di Tretto per capirne di più su uno spiedo di uccelli pubblicizzato su facebook e la Polizia Provinciale sequestra duecento allodole congelate nel freezer del locale, che però non avrebbero potuto essere lì.

E’ successo sabato mattina, 20 febbraio. La pubblicità dello spiedo, divulgata su facebook, aveva destato l’interesse di Forestali e Polizia Provinciale che, senza mettersi d’accordo, hanno deciso di vederci chiaro.

I poliziotti provinciali sono andati sul posto e dopo aver trovato le allodole le hanno sequestrate.

Dopo qualche ora il secondo blitz, dei Carabinieri della Forestale, che avevano chiesto il supporto di un veterinario della Ulss7 Pedemontana, che però erano già stati preceduti e non sapevano dell’intervento messo in atto da poco.

Va detto, che il locale era allestito secondo le norme anti covid e con le prenotazioni raccolte rigorosamente, ma a destare sospetti il numero troppo alto di allodole, incompatibile con le norme, che prevedono lo spiedo solo in forma privata.

Le allodole, al pari di uccelli di altre specie cacciabili e salvo si tratti di Fagiano, Pernice rossa, Pernice di Sardegna, Germano reale, Starna e Colombaccio (che sono le uniche sei specie commerciabili in Italia), non possono essere servite al ristorante e non è tollerato alcun numero massimo di capi da tenere in freezer. Solo in via eccezionale e documentata, possono essere introdotti in un ristorante uccelli di altre specie cacciabili diverse dalle sei ammesse (beccacce, allodole, tordi, ecc.), al solo fine di essere consumate personalmente dallo stesso cacciatore che li ha cacciati e offerti a parenti, amici o, con la categoria dei cosiddetti affetti stabili introdotta dai dpcm anti Covid.

In tal caso il ristoratore potrà pretendere come corrispettivo per la sua prestazione dal cacciatore il solo prezzo della preparazione e cottura degli uccelli in tal modo procacciati.
È bene precisare che tale divieto è previsto anche per uccelli introdotti da altri Paesi europei o da Paesi terzi in cui solo liberamente commercializzati.
Tali disposizioni sono previste dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che prevede sanzioni penali per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica con l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 516,00 a 2.065,00 euro.

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