di Antonio Sansonetti

Rifiutare di sottoporsi ad alcoltest non integra necessariamente reato. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 36548/2021 della Cassazione .

La vicenda

Nella vicenda, il ricorrente, non avendo rispettato un semaforo rosso, veniva fermato per un controllo. Di fronte alla richiesta degli organi accertatori di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, lo stesso opponeva un secco rifiuto salvo poi tonare sui suoi passi e dirsi disponibile al test.

A quel punto gli accertatori decidevano di non procedere al controllo ritenendo già integrato il reato.

L’iter processuale

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di conferma della condanna emessa dal Tribunale di Monza, per aver l’imputato rifiutato l’alcoltest a seguito di controllo mentre era alla guida della sua autovettura (art. 186 Co 7 del Codice della strada), veniva proposto ricorso per cassazione.

A motivo del ricorso veniva addotta, invocando costante giurisprudenza di legittimità, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.

Rifiuto alcoltest e tenuità del fatto 

Affermano gli Ermellini, richiamando l’orientamento delle Sezioni unite circa il corretto inquadramento della tenuità del fatto, che il comma 7 dell’art. 186 CDS punisce il rifiuto a sottoporsi al controllo, quando questo è concomitante alla presenza di danni (incidente o investimento).

La condotta tenuta dall’imputato non ha integrato, secondo la Suprema Corte, una particolare pericolosità, essendo oltretutto solo sommariamente indicate nella sentenza di secondo grado le circostanze nelle quali l’imputato veniva fermato.

La Cassazione ha quindi accolto i motivi di ricorso ritenendo che la volontà di non di sottoporsi al test da parte dell’imputato, possa beneficiare (in assenza di danni) della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis cp.

Avv. Antonio Sansonetti

(www.StudioCataldi.it)

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