L’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati non è legittimo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che in una recente sentenza (III Sezione Civile, numero 17665 del 25/8/2020). Il timore degli operatori, adesso, è che si apra un fronte di conflitto con gli apparati burocratici. Secondo quanto stabilito dagli ermellini, infatti, la targa di prova è una deroga alla mancanza della carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione. In questo modo, però, sostengono gli operatori, viene precluso l’utilizzo a veicoli immatricolati ma circolanti per prove tecniche, collaudi e/o altri spostamenti finalizzati alla vendita.
Prende posizione AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Auto, cui afferiscono oltre il 70% delle concessionarie operative in Italia. Secondo il presidente, Fabrizio Guidi, “la sentenza è un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ma non è norma. Il caso – sottolinea – è in evidenza al Ministero dei Trasporti che, assieme al Ministero dell’Interno, ha predisposto uno schema di regolamento per una ridisciplina organica della targa prova. Non appena il regolamento sarà definito sarà anche nostra cura darne la necessaria diffusione. Di fronte a questi nuovi elementi, pensiamo che le autorità competenti debbano perseguire eventuali abusi nei casi in cui della targa prova sia fatto un uso improprio, ma gli utilizzi professionali sono da tutelare. L’uso della targa prova – dice ancora Guidi – ha un costo notevole. E noi lo sosteniamo per far provare l’auto, nuova, usata o riparata a un cliente, per portarla da una officina a un’altra, per lavare l’auto e così via. In questa fase – è l’invito agli associati – si segua il comportamento come sempre. E’ necessario – conclude Guidi – un rapido ripristino della chiarezza e di principi trasparenti, in base ai quali tutti i soggetti attivi nel mercato devono assumersi le proprie responsabilità”.