A cura di Studio Cataldi

Scatta la particolare tenuità del fatto per il vu cumprà che vende scarpe e borse contraffatte se il numero è limitato. Così la seconda sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 24286/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, confermando la pronuncia di primo, lo aveva condannato per violazione degli artt. 648 e 474 c.p. negando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Gli Ermellini gli danno ragione

Come correttamente rilevato dalla difesa ricorrente, chiariscono infatti, i giudici di appello hanno omesso di confrontarsi con “l’intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 156/2020, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131-bis c.p. ‘nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva’ e ha, conseguentemente, reso applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. c.p.”.

Inoltre, come affermato dalle Sezioni Unite del 2022, “la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti”.

Così come deve ricordarsi che le stesse Sezioni Unite nel 2016 hanno affermato che “il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.

Nella fattispecie, la Corte territoriale si è limitata ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base del numero di prodotti (4 borse e 4 paia di scarpe) con marchio contraffatto e sul concorso tra i due reati, senza procedere ad una valutazione dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.; sicché sul punto la sentenza appare viziata.

Da qui l’annullamento della sentenza e la parola passa al giudice del rinvio.

Scarica pdf Cass. n. 24286/2023 

 

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