Per tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, scade oggi il termine per il versamento della seconda rata.

Come già detto in occasione della prima, la norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro martedì 5 dicembre 2023.

Il pagamento nei termini dell’intero importo dovuto permetterà di mantenere lo “sconto” di sanzioni, aggi ed interessi sui propri debiti.

Le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, che ti ho già inviato

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata del proprio cassetto fiscale.

Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio “Paga on-line“, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

L’agenzia delle entrate ha da poco attivato anche un nuovo servizio di domiciliazione bancaria che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto, se autorizzato.

Per chi non ha a disposizione tutte le somme dovute, rimane possibile definire in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle contenute nella Comunicazione delle somme dovute, utilizzando il servizio “ContiTu”.

Tale servizio permette di rimodulare l’importo totale dovuto e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

Per i restanti debiti riportati non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

F.C.

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