Riparte la corsa alla rottamazione delle cartelle, ma stavolta si stringono le maglie. La quinta versione della rottamazione, infatti, rivede al ribasso i requisiti di accesso all’istituto, che diventano eccessivamente selettivi, introducendo margini di tolleranza quasi nulli per errori e ritardi dei contribuenti.
Cosa si potrà “rottamare”. Si riduce il perimetro dei tributi che potranno essere “rottamati”. Ad ottenere il solito sconto di sanzioni ed interessi potranno essere solo gli omessi versamenti già contestati ai contribuenti a mezzo dei cosiddetti controlli automatizzati delle dichiarazioni, e solamente per i carichi che risultano affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Le imposte interessate da queste procedure si restringono così ad Iva, Ires, Irpef e ritenute. Anche gli omessi versamenti di contributi INPS rientrano nella rottamazione, mentre nulla si dice per le Casse di previdenza private.

Quali contribuenti. La rottamazione è aperta a tutti i contribuenti, e potranno accedervi anche i decaduti da precedenti edizioni.
I tributi esclusi. Sulla base del disegno di legge, appare piuttosto ampia la platea delle esclusioni. Rimangono infatti fuori dalla rottamazione i debiti fiscali derivanti da dichiarazioni omesse, quelli da accertamento, i recuperi dei crediti di imposta, gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, e tutti i recuperi a tassazione delle imposte di registro, di successione e donazione. Sono esclusi anche tutti i tributi locali.
La novità più favorevole per chi rottama è l’estensione dei pagamenti da cinque a nove anni e l’eliminazione della maxi-rata iniziale del 20%. Il pagamento, infatti, potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo 54 rate bimestrali, che andranno a finire nel 2035, ma con una rata minima di 100 euro.
Altra novità è la possibilità di rottamare i carichi per violazioni derivanti dal Codice della strada, ma solo se contestate da amministrazioni statali. Le multe dei vigili, pertanto, sembra che non potranno essere rottamate.

Rispetto alle edizioni precedenti, la rottamazione decade se non vengono pagate, non una, ma due rate, anche non consecutive, del piano di dilazione, oppure se non si paga la prima rata (l’unica, se non si richiede la rateazione), o l’ultima rata. Sparisce la tolleranza di 5 giorni sul ritardo. Rileva anche il pagamento insufficiente.
Come per le versioni precedenti, tutte le attività dell’agente della Riscossione si sospendono con la presentazione della domanda di rottamazione, per cui basterà presentare la richiesta per riottenere il DURC.
Se si decade non sarà più possibile nemmeno rateizzare le cartelle di pagamento di cui si era richiesta la rottamazione, per cui, una volta perso il beneficio, ripartiranno i pignoramenti e le misure cautelari dei patrimoni.
Fabrizio Carta
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