La legge di Stabilità ha confermato anche per il 2016 l’elargizione del cosiddetto “bonus bebè”. Si tratta di un sussidio che spetta per ogni figlio nato o adottato durante l’anno in corso.

L’importo del sussidio (esentasse, quindi da non inserire nella dichiarazione dei redditi) previsto per il 2016 è pari a960 euro dilazionato in rate mensili.  Si ha diritto all’assegno non indiscriminatamente, ma solo a talune condizioni. E’ necessario che il nucleo familiare non abbia un ISEE superiore a i 25.000 euro annui. Per le famiglie meno agiate, il cui ISEE risultasse inferiore ai 7.000 euro annui, l’importo è invece raddoppiato.

Per quanto riguarda le qualità soggettive per l’accesso al bonus bebè, è necessario essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia.

A provvedere alla distribuzione delle somme mensili sarà l’Inps, che è di conseguenza l’ente cui far pervenire la richiesta. Quest’ultima dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il giorno successivo alla nascita del figlio o al suo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione e i 90 giorni successivi a tale data. La richiesta va recapitata esclusivamente per via telematica al sito istituzionale dell’Istituto di Previdenza (www.inps.it). A presentare la domanda dovrà essere il genitore convivente con il bambino, anche affidatario. Chiaramente la domanda potrà essere inoltrata affidandosi all’assistenza di Caf e patronati oppure contattando il Contact Center Integrato raggiungibile al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

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