Se a dirlo è l‘Unione Nazionale Consumatori, non c’è da stare sereni. Il canone Rai in bolletta porterà diversi problemi per via della moltitudine di dati che andranno incrociati, perciò, gli errori saranno all’ordine del giorno.

Infatti, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità, andranno incrociate le banche dati dell’Anagrafe Tributaria, dell’Authority per l’Energia, Acquirente Unico, Ministero dell’Interno, Comuni, insomma, davvero troppe fonti per sperare di evitare qualche svista.

L’errore più frequente potrebbe riguardare i casi in cui l’intestatario dell’utenza elettrica è diverso da colui che ha sempre pagato il canone, cosa che non è infrequente nelle nostre famiglie, dove spesso le spese sono divise tra i due coniugi. Potrebbe verificarsi che in bolletta venga addebitato ad un congiunto, il canone già pagato dall’altro, oppure che pagando il canone Rai all’interno della bolletta, l’altro coniuge, vecchio abbonato, risulti essere un evasore.

Attenzione anche a chi deve pagare il canone tra gli intestati di contratto di fornitura di energia elettrica. Infatti, la tariffa D3 viene applicata sia ai residenti con impegno di potenza superiore ai 3Kw sia a coloro che non essendo residenti, non devono pagare il canone.

Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia bisogna ripresentarla ogni anno.

L’Unc consiglia di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false.

Mandate la disdetta in tempo utile. Continuano a dover essere comunicate le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio di residenza. In particolare: se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore. Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione. Nel caso di furto, la denuncia. In caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo del decesso.

Nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. “Troppo elevato secondo l’Unc perché “per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere di 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%”.

Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate scadute, ossia da gennaio a luglio.

Non si può più chiedere il suggellamento del televisore, la manovra ha eliminato questa possibilità. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco.

Il limite di reddito per il diritto all’esenzione per gli over 75 è stato elevato a 8.000 euro annui.

Nessuna novità sulle seconde case. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.

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