a cura dello studio Cataldi

Il Tribunale penale di Perugia ha condannato per diffamazione aggravata una giornalista de La Repubblica per aver definito “NO VAX” un giudice del lavoro del Tribunale di Velletri, reo di aver tutelato le ragioni lavorative di una infermiera non vaccinata contro il covid-19.

Il fatto

In data 14 dicembre 21 il Tribunale di Velletri emetteva un’ordinanza con cui disponeva in via cautelare la reintegra al lavoro di una infermiera non vaccinata, così suscitando l’estemporanea reazione di una giornalista della testata La Repubblica online che, con un articolo del 17 dicembre 2021, scagliava una violenta invettiva contro la persona e la funzione del giudice del lavoro che quella decisione aveva emesso.

Già nel titolo dell’articolo si attribuiva al magistrato la personalità “NO VAX”, qualità che, si sottintende, avrebbe in qualche modo favorito la sanitaria ricorrente, “NO VAX” anch’ella.

Il significato etimologico dell’espressione “NO VAX” è dato dalla definizione di “chi o che si oppone alla vaccinazione obbligatoria o di massa“, ma nel moderno contesto storico viene ad assumere indiscutibilmente una accezione dispregiativa e razziale attraverso l’associazione al sentimento delle persone contrarie alla vaccinazione anti covid-19 (sintetizzato, appunto, nell’espressione “NO VAX”), che sono state fatte oggetto di censura sociale, politica e lavorativa attraverso una disinformazione mediatica che li ha collocati nel girone dei socialmente pericolosi per gli interessi pubblici e per la salute collettiva.

Il fenomeno “NO VAX” (o antivaccinismo) è considerato dalla giornalista de La Repubblica e dal comune sentire – anche negli ambiti istituzionali – un’ideologia, ed il “credente NO VAX” sarebbe irrimediabilmente compromesso, un complottista, un terrapiattista, un eretico da scomunicare meritevole della camera a gas; “un sorcio da rinchiudere”, un soggetto la cui vita andrebbe tolta o resa impossibile da vivere; una persona da segregare, discriminare in campi di concentramento e di sterminio, soggetto da arrestare, parassita fuori legge da trattare alla stregua di un mafioso, di un integralista religioso, di un terrorista da abbattere con il piombo, criminali assassini che devono morire come mosche.

Tutte espressioni queste utilizzate sistematicamente e senza alcuno scrupolo da giornalisti, medici, opinionisti, politici e persone dello spettacolo, come peraltro ha fatto lo stesso quotidiano La Repubblica nel tracciare l’identikit del “NO VAX” quale persona ignorante e disoccupato con disagio abitativo, prima di pubblicare l’articolo in cui un giudice del lavoro della Repubblica Italiana è stato definito “NO VAX”.

Di questi tempi l’attribuzione dell’epiteto “NO VAX” trascende il significato etimologico neutro che avrebbe secondo il vocabolario, per assumere un connotato dispregiativo verso persone che, per tale caratteristica, dovrebbero essere private dei diritti umani e civili, finanche della vita, per non aver prestato fede incondizionata (come nel caso giudiziario in commento) alla normativa emergenziale nei modi e nei termini voluti dal particolare orientamento ideologico – questo sì – di cui la giornalista de La Repubblica si è evidentemente posta a guardiania.

Ma l’offesa nel caso di specie non si risolveva solo dell’uso del termine NO VAX, perché nell’articolo incriminato il magistrato veniva dileggiato con una pletora di aggettivi, definizioni e affermazioni false e diffamatorie, non solo della sua dimensione personale, ma anche della dimensione funzionale di Giudice del Tribunale di Velletri, accusato di essere l’unico giudice NO VAX della sezione lavoro di quel Tribunale (falso), di essere un giudice ideologico (falso), di essere “fuori dalle righe”, burbero, severo (falso), professionalmente incapace (falso), di aver accorpato da buon NO VAX le udienze in due giorni consecutivi in modo da non fare due tamponi a settimana (falso), di aver rifiutato l’uso delle protezioni in plexiglass nell’aula d’udienza (falso) ed, infine, di aver turbato l’ordine giudiziario del Tribunale di Velletri, scatenando una “bufera” su quell’ufficio, calato in un clima di tensione ed omertà conseguente all’adozione del provvedimento di reintegra (falso).

L’articolo diffamatorio aveva ad oggetto esclusivamente la persona del Giudice e non invece, in ottica critica, il provvedimento contestato da quest’ultimo emesso, il quale non veniva esaminato in alcun modo nei contenuti e nelle ragioni: la Suprema Corte ricorda che «in tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell’opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell’autore del provvedimento stesso» (Sez. 5, Sentenza n. 2066 del 11/11/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242348 – 01).

La narrazione dell’articolo partoriva una figura di magistrato parziale, ideologico, incapace, autore di comportamenti strambi e valutati negativamente da chi lo circondava, dimostrata con fatti e pettegolezzi di corridoio provenienti da fonti anonime qualificate – un sedicente magistrato collega della sezione lavoro o altri avvocati che avrebbero interagito con il magistrato diffamato – la cui identità non è stata svelata o indicata nell’articolo, con ciò violando gli insegnamenti della Corte di Cassazione in tema di utilizzo di fonti anonime secondo cui “la notizia anonima esige di essere trattata alla stregua di qualsiasi altra fonte, nel senso che, per poter invocare l’esimente del diritto di cronaca, essa deve essere controllata nella sua verità reale o, quanto meno, putativa, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa. Né può replicarsi che la fonte, siccome anonima, non consente un controllo di veridicità, poiché, se è così, è pur vero che l’accusa anonima (per la quale nutre repulsione anche il sistema giuridico) è di per sé stessa immeritevole di interesse pubblico; così venendo meno un altro dei requisiti indispensabili perché l’onorabilità del cittadino meriti compressione attraverso l’esercizio del diritto di cronaca” (Cassazione civile sez. III del 19 maggio 2011 n. 11004).

 

Per confermare l’accusa al Giudice di persona NO VAX e ideologicamente orientato, l’articolo faceva pronunciare ad un sedicente magistrato della sezione lavoro – rimasto anonimo nell’articolo e anche in dibattimento – la seguente affermazione: “L’ha fatta grossa…come è possibile che la legge sia interpretata in quel modo. Il provvedimento parla da sé, esprime un’ideologia“, così facendo pronunciare a terzi e autorevoli “conoscitori” del Giudice, la gravissima accusa di parzialità nell’esercizio della funzione giudiziaria di un magistrato che non esprime, con i suoi provvedimenti, alcuna fede o ideologia particolare.

Più volte il Giudice NO VAX, “autore del provvedimento pro non Vax“, veniva accostato alla parte processuale anch’essa “NO VAX”, con un collegamento soggettivo e oggettivo artatamente creato tra i due – accomunati da una medesima “fede” o “ideologia” – che aggiungeva all’offesa personale anche l’accusa di parzialità funzionale del Giudice che avrebbe deciso “pro” qualcuno, in favore di una parte del giudizio in virtù di tale comunanza.

L’accusa di parzialità e non indipendenza trasmodava i limiti della continenza espositiva di uno scritto giornalistico come ha ben la Suprema Corte di Cassazione: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, esula dalla scriminante del diritto di critica, politica o giornalistica, in quanto si risolve in un attacco morale alla persona, l’accusa, rivolta ad un magistrato del pubblico ministero, di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, o di strumentalizzazione della stessa per finalità estranee a quelle proprie, in ragione dei doveri istituzionali, all’operato del pubblico ministero”. (Sez. F, Sentenza n. 29453 del 08/08/2006 Ud. (dep. 30/08/2006) Rv. 235069 – 01).

Questo articolo è la tipica espressione di come la manipolazione dell’opinione pubblica ed il controllo del dibattito è stato indirizzato da una delle principali fonti di informazione di stampa attraverso la creazione di notizie serventi campagne propagandistiche, come quello nella specie di spaventare la popolazione o allertarla del pericolo costituito dalla reintegra “in servizio di una infermiera NO VAX in tempi di pandemia“.

La verità invece era tutt’altra, e sarebbe emersa chiara se la giornalista si fosse preoccupata di esaminare il provvedimento di reintegra che invece contestava al buio, sol perché esso dava fastidio ad una particolare posizione politica o ideologica; se avesse la giornalista prestato attenzione al provvedimento del Tribunale di Velletri si sarebbe accorta che esso, lungi dal contestare la normativa emergenziale ed il sotteso obbligo di vaccinazione incombente sulla sanitaria ricorrente nel giudizio presupposto, non presentava posizioni ideologiche particolari ed, anzi, applicava in maniera rigorosa la legge accertando la violazione del dovere di repêchage incombente sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 comma 7 DL 44/21 per il trattamento di coloro che non potevano vaccinarsi (comma 2 art. 4 cit.).

La pericolosità legale, cioè quella presunta dalla legge per la persona non vaccinata, era la stessa sia per chi non poteva vaccinarsi per condizioni personali sia per chi sceglieva di non vaccinarsi; dunque entrambi non vaccinati a prescindere dal motivo e, perciò, entrambi “pericolosi” per essere potenzialmente infettabili e infettanti allo stesso modo, tanto che per evitare effetti discriminatori di situazioni identiche – a tutela del diritto al lavoro quale fonte di dignità umana – si disponeva il reintegro della ricorrente con la prescrizione al datore di lavoro di valutare la possibilità di repêchage della lavoratrice prima di sospenderla.

Condanna per diffamazione aggravata

No si è trattato, in definitiva, di una disapplicazione della legge per essere il giudice ideologicamente orientato, quanto piuttosto di una applicazione della legge costituzionalmente orientata al bilanciamento di valori costituzionali di pari grado che venivano involti nella vicenda, quali la salute individuale e collettiva, la sicurezza pubblica, il diritto al lavoro ed alla dignità personale.

Per tutti questi motivi la giornalista veniva tratta giudizio con l’imputazione di diffamazione aggravata ex art. 61 n.10 c.p. – 595 commi 1, 2 e 3 c.p., e per tale delitto condannata dal Tribunale di Perugia le cui motivazioni saranno emesse nei prossimi 60 giorni.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46521-dare-del-no-vax-e-diffamazione-aggravata.asp?fbclid=IwAR12-oN9RiryeydnIuLiKuGnDgRAwnWBtqbqNBN3vT7aWOmh5uUcOjF0Zto

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