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Diffondere i messaggi di una chat di gruppo è reato

Screenshottare e divulgare i messaggi di una chat di gruppo privata, che sia whatsapp o facebook, costituisce reato. Lo dicono gli Ermellini con la sentenza 21965 del 10 settembre.

A quanti si trovano a fare parte di un gruppo chiuso, chattando sia per lavoro o per la scuola dei propri figli, dovranno pensarci bene prima di far girare i messaggi della chat, che viene considerata a tutti gli effetti ‘una lettera privata’ e non può essere divulgata all’esterno.

Chi dovesse invece cedere alla voglia di spiattellare il contenuto dei messaggi, sappia che può commettere un reato, quello della violazione del segreto della corrispondenza, punito dagli articoli 616 e 617 del codice penale.

Lo mette nero su bianco la Corte di Cassazione nella propria sentenza: “che i messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile”.

Richiamando inoltre l’articolo 15 della Costituzione: “definisce inviolabili ‘la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione’, dovendosi intendere la segretezza come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati, e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione”.

Una decisione dei giudici che viene estesa a tutte le forme di comunicazione, a più destinatari, usate ad oggi: “che quindi l’esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati – continuano in sentenza – che i messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile”.

di Redazione AltovicentinOnline