Il genitore sociale è il coniuge o il partner del genitore biologico di un minore ossia chi pur non avendo legami biologici, intrattiene una vita di relazione o una vita familiare con i figli del nuovo partner.
La figura del genitore sociale, non è regolamentata dal nostro ordinamento giuridico. Non esiste alcuna legge che preveda in capo al genitore sociale la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli del proprio coniuge o del proprio partner.
Diritti e doveri del genitore sociale
Il genitore sociale non è tenuto al mantenimento dei figli del partner né ha alcun diritto di assumere le decisioni più importanti attinenti ai minori (salute, educazione, istruzione).
Al genitore sociale non si estende l’obbligo di mantenimento neanche nell’ipotesi in cui la nuova coppia decida di sposarsi.
La legge, non include neppure il genitore sociale tra le persone tenute a corrispondere gli alimenti ai familiari che versano in stato di bisogno.
Ai sensi dell’articolo 433 del Codice civile, i soggetti obbligati a prestare assistenza sono infatti:
- il coniuge;
- i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Ci si chiede se il genitore sociale possa richiedere di adottare il figlio del partner nell’ambito di quelle che sono definite come “adozioni in casi particolari”.
L’adozione in casi particolari, può avvenire solo a determinate condizioni:
- il genitore adottante deve avere almeno 18 anni in più rispetto all’adottando;
- l’adottando, se ha compiuto 14 anni, deve prestare assenso all’adozione. Se, invece, si tratta di un bambino di 12 anni o di un’età inferiore, deve essere sentito in base alla sua capacità di discernimento;
- il genitore biologico deve dare il proprio assenso all’adozione. In caso di opposizione ingiustificata o contraria all’interesse dell’adottando da parte del genitore biologico, si procede comunque all’adozione.
Dal 2016 ad oggi, sia i tribunali sia la Corte Costituzionale hanno dato un sempre maggiore riconoscimento alla figura del genitore sociale non tanto a tutela di quest’ultimo ma del minore il quale può avere costituito un legame affettivo solido con il nuovo compagno/a della madre o del padre. Ne consegue che tale legame va tutelato al pari di quello creato con un genitore o un ascendente biologico.
In particolare, nella sentenza n. 225/2016, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’interesse del minore di conservare rapporti significativi anche con persone diverse dai genitori, con le quali egli ha intrattenuto rapporti affettivi significativi. Nel caso specifico, si trattava dell’ex compagna della madre biologica del bambino.
Anche nell’ordinanza della Corte d’Appello di Trento del 23 febbraio 2017, è stata affermata la genitorialità di un minore sia al padre biologico del bambino sia al suo compagno di vita, consentendo quindi l’iscrizione di entrambi i papà sul certificato di nascita.
La succitata Sentenza della Corte Cost. 225/2016 ha sancito che è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c., nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico, in riferimento agli art. 2, 3, 30, 31 e, in relazione all’art. 8 Cedu, 117, comma 1, cost. (in motivazione, la corte specifica che l’interesse del minore alla conservazione di un rapporto significativo con soggetti che non siano parenti trova tutela nella facoltà riconosciuta al giudice, dall’art. 333 c.c., di adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto, e ciò sul ricorso del pubblico ministero, anche su sollecitazione dell’adulto, non parente, coinvolto nel rapporto in questione).
La questione deve essere necessariamente affrontata coordinando le disposizioni di cui agli articoli 332 e 337 ter cc.
Il comportamento del genitore che impedisce al proprio figlio di continuare a intrattenere rapporti con il partner o l’ex partner (con il quale il minore aveva costruito un rapporto significativo) può essere considerato come “comportamento pregiudizievole” ai danni del minore stesso.
Non essendo prevista un’azione diretta del genitore sociale, al fine di far valere in giudizio ì propri diritti e quelli del minore, non vi è, allo stato, altra soluzione se non quella di segnalare il comportamento pregiudizievole al PM al fine di sollecitare l’apertura di ufficio di un procedimento presso il tribunale per i minorenni finalizzato alla richiesta di provvedimenti a tutela del minore.
Del resto, l’art. 337 ter c.c. deve essere interpretato – alla luce del superiore interesse del minore e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – in modo da ricomprendere, tra i soggetti con cui il minore deve intrattenere un rapporto a seguito della crisi del nucleo familiare, anche l’ex convivente del genitore biologico, laddove vi sia tra quest’ultimo e i minori coinvolti un rapporto significativo e duraturo.
Privare i minori di un siffatto rapporto produrrebbe sui bambini «effetti gravemente pregiudizievoli e nefasti sulla loro continuità affettiva e narrativa, con profonde ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica».
La salvaguardia del legame con il genitore sociale
Il legame con il genitore sociale è da preservare. Accertata l’esistenza di una famiglia di fatto e di un permanente rapporto affettivo significativo tra la ricorrente e i due bambini, va assolutamente preservato, in funzione del preminente interesse dei minori, il solido rapporto sussistente tra i medesimi e la persona che, sin dalla loro nascita, ha svolto il ruolo sostanziale di genitore, il c.d. genitore sociale. Deve essere salvaguardato il superiore interesse del minore e valorizzato il rapporto che negli anni si è instaurato con la ricorrente. Indipendentemente dall’assetto normativo attuale e dalle categorie giuridiche, il genitore sociale viene percepito dai minori come una figura significativa appartenente al loro sistema familiare alla stregua di una seconda madre.
Riconoscere ai due minori i diritti che derivano dal loro rapporto con il genitore sociale e prevedere tempi e modalità di frequentazione tra gli stessi assicura il rispetto del supremo interesse dei minori.
Tale principio, sancito a livello europeo ed internazionale dapprima nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959 e di recente nella Carta di Nizza all’art. 24, viene tutelato in forza dell’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo in merito all’art. 8 CEDU, secondo cui il rispetto della vita privata e familiare contempla anche il diritto dei genitori e dei figli nonché di altri soggetti uniti da relazioni familiari di fatto a mantenere stabili relazioni, soprattutto in caso di crisi della coppia, assicurando prevalenza al superiore interesse dei minori anche a rischio di pregiudicare il diritto di uno dei genitori.
Non è più rilevante la discendenza genetica per determinare l’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha per tempo rivestito il ruolo sostanziale di genitore pur non essendo legato da rapporti genetici o adottivi con il minore. Quando il rapporto instauratosi tra il minore ed il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, tale rapporto deve essere salvaguardato alla stregua di quello tra i figli nei confronti dei genitori biologici. Conseguentemente, alla luce di un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 337 ter c.c., sarà il Tribunale a disciplinare tempi e modalità di frequentazione tra i bambini e la madre sociale.
Avv. Prof. Matteo Santini