di Giordana Ruzzolini

“Ho un familiare disabile, come posso usufruire dei permessi legge 104?” “Se usufruisco dei permessi legge 104, perderò contributi per la mia pensione?”, “Cos’è esattamente la legge 104”. Queste sono solo alcune delle domande che quotidianamente mi vengono poste dai cittadini che si presentano nel mio ufficio.

Nonostante tutto questo gran parlare di welfare state, l’informazione nel nostro paese è ancora claudicante. Poche nozioni, a volte confuse, impediscono il pieno godimento di quei diritti che si fanno tanto più pressanti quanto più grandi sono le fragilità dei cittadini.

Tra questi diritti un ruolo importante è svolto dai benefici derivanti dalla legge 104.

Con l’espressione “legge 104” si fa riferimento alla legge quadro 104 del 1992 emanata dal legislatore per dettare i principi generali destinati a regolare i diritti e l’integrazione sociale nonché l’assistenza delle persone con disabilità.

Per mezzo della legge in questione si è attuato uno dei principi fondamentali della Carta costituzionale ovvero il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Il secondo comma dell’articolo citato afferma che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono l’uguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana. Questa è pertanto la ratio della legge 104, i cui benefici permettono di promuovere un percorso di parità nei confronti di soggetti che si trovano in una situazione svantaggiata.

L’articolo 3 della legge in esame, rubricato “soggetti aventi diritto”, offre una definizione di persona affetta da handicap come “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.

Per poter usufruire dei sostegni previsti dalla legge in esame quindi il requisito cardine è il riconoscimento di un handicap, non necessariamente legato ad una specifica patologia.

Per poter accedere a tali benefici è necessario procedere ad una specifica domanda diretta a far accertare la sussistenza dell’handicap. Per inviare la richiesta di accertamento (da presentare all’Inps in via telematica se si è muniti di spid o per il tramite di un patronato) bisognerà munirsi di un certificato medico telematico rilasciato dal medico curante. Il certificato prende il nome di “Modello C” e nel certificato il medico di base dovrà indicare la richiesta di valutazione dell’handicap e, se necessario, di invalidità civile e collocamento mirato . Il certificato del medico ha una durata pari a 90 gg pertanto, in questo arco di tempo, si dovrà provvedere all’invio della domanda. Laddove non si provveda all’invio il certificato decade e bisognerà chiedere al medico curante di emetterne uno nuovo.

La condizione di soggetto affetto da handicap può essere con o senza connotazione di gravità. La distinzione è molto rilevante poiché solo il riconoscimento di soggetto con handicap in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 permette l’accesso ad alcuni benefici quali i permessi legge 104, il congedo biennale retribuito, il prolungamento del congedo parentale (maternità facoltativa) fino a complessivi tre anni (comprensivi del congedo di maternità facoltativo ordinario) retribuiti al 30%.

I benefici di cui sopra sono tre diverse fattispecie che soggiacciono a regole differenti.

Chi può richiedere i permessi mensili?

I permessi mensili possono essere richiesti sia dal diretto interessato che dai suoi familiari ed affini entro il secondo grado. Così, ad esempio, la nuora potrà richiederli per la suocera in quanto affini di primo grado, Non è necessaria la convivenza con il soggetto affetto da handicap e non vi è un ordine tassativo di soggetti che possono richiederli. Presupposto fondamentale per la richiesta è che il soggetto sia lavoratore dipendente.

In cosa consistono i permessi legge 104?

Tali permessi consistono nella possibilità di assentarsi dal lavoro per la cura e l’assistenza propria (nel caso in cui li richieda il soggetto disabile) o per la cura e l’assistenza del familiare disabile. I permessi possono essere frazionati in ore.

L’utilizzo dei permessi è automatico o è necessario inviare una apposita domanda di autorizzazione all’Inps?

Una volta accertato lo stato di handicap con gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104, per poter usufruire dei permessi è necessario inviare una apposita richiesta all’Inps. La richiesta deve farla sia il disabile che intende fruire dei permessi per sé stesso (se lavoratore dipendente), sia il familiare che intende assisterlo. In caso di dipendenti del pubblico impiego non deve essere presentata domanda all’Inps ma dovrà essere consegnato il verbale di riconoscimento dell’handicap direttamente all’ufficio del personale del proprio ente.

L’autorizzazione dell’Inps per la fruizione di permessi è valida per sempre?

L’autorizzazione è permanente solo laddove non vi sia una revisione medica dello stato di handicap e sempre che non si cambi lavoro. Se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro e viene assunto da un’altra azienda dovrà inviare una nuova domanda.

L’autorizzazione ai permessi legge 104 vale anche per il congedo biennale retribuito?

No. Si tratta di istituti diversi che soggiacciono a regole diverse. Infatti il solo presupposto in comune è l’accertamento dello stato di handicap con gravità tuttavia il congedo biennale non può essere richiesto dal disabile ma solo dai familiari. Un ulteriore presupposto è la necessaria convivenza con la persona disabile. Inoltre, i familiari autorizzati a usufruire del congedo sono stabiliti in ordine gerarchico dalla legge.

L’ utilizzo del congedo ha effetti negativi sui contributi della pensione?

No, il congedo è retribuito e vengono versati contributi figurativi validi per il diritto a pensione.

La durata del congedo è pari a due anni dell’intera vita lavorativa pertanto una volta usufruito non potrà essere nuovamente richiesto nemmeno in presenza di un diverso familiare convivente affetto da handicap. Il congedo può essere richiesto per l’intero biennio o frazionato.

E’ possibile usufruire dei permessi o del congedo se la persona disabile è ricoverata?

Tendenzialmente no, perché in questi casi è la struttura sanitaria che si occupa della cura e dell’assistenza ma in ipotesi particolari (es. figli minori) o in presenza di una certificazione della struttura che dichiari necessaria la presenza dei familiari l’Inps potrebbe comunque autorizzare la richiesta. In queste ipotesi la valutazione deve essere fatta caso per caso.

In presenza di un figlio minore posso chiedere sia i permessi che il congedo?

Le domande non possono essere contestuali ma alternate. I permessi possono essere richiesti contestualmente anche per più familiari affetti da handicap.

In presenza di figli minori è possibile richiedere prima di usufruire del congedo biennale, il prolungamento della maternità facoltativa (di 6 mesi) fino a tre anni complessivi. La retribuzione sarà pari al 30% della busta paga lorda.

Il prolungamento della maternità facoltativa per minori affetti da handicap con connotazione di gravità può essere richiesta fino al compimento del 12esimo anno del bambino.

Tra i benefici legati all’assistenza del familiare disabile del convivente si annovera il tendenziale diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, il luogo di lavoro più vicino alla dimora abituale. Pertanto speculare a tale diritto corrisponde il divieto per il datore di lavoro di trasferire arbitrariamente il lavoratore in altra sede lavorativa. Tuttavia il divieto in capo al datore di lavoro non è assoluto e si potrà procedere al trasferimento laddove lo stesso datore di lavoro dimostri l’impossibilità di adibire lo stesso ad una sede vicino al proprio domicilio.

Precisazioni:

Dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (76/2016) che istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e regola le convivenze di fatto, i diritti scaturenti dalla legge 104 sono estesi al partner dell’unione civile. Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono l’estensione degli stessi diritti al convivente di fatto.

La panoramica dei benefici fin qui elencati non esauriscono la materia. Diversi benefici riguardano la richiesta di ausili e la possibilità di accedere a benefici fiscali nel momento in cui si procede alla dichiarazione dei redditi.

Si consiglia in ogni caso, di rivolgersi sempre ad un patronato e ad un caf per poter effettuare una consulenza personalizzata sui diritti che possono essere esercitati laddove in famiglia sia presente un componente fragile.

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