a cura di Valeria Zeppilli di Studio Gastaldi 
Le attività e gli incarichi incompatibili con la professione forense sono elencati dall’articolo 18 della legge professionale forense.

In particolare, vi è incompatibilità tra la professione forense e:

 

  • la professione di notaio,
  • le attività di lavoro autonomo svolte continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale,
  • l’esercizio di attività di impresa commerciale,
  • la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che svolgono attività commerciale,
  • la qualifica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali,
  • la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione con poteri gestionali,
  • lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale.

 

Incompatibilità come dovere deontologico

Per il codice di deontologia forense, quello di evitare incompatibilità è un vero e proprio dovere per l’avvocato che, oltre alle attività indicate dalla legge professionale, è tenuto anche ad evitare le attività che non sono comunque compatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Quali attività può svolgere l’avvocato

Oltre che le attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale alle quali si è fatto cenno sopra, l’avvocato può in ogni caso svolgere diverse attività, per le quali non è prevista alcuna incompatibilità.

In particolare, l’avvocato può, ad esempio:

 

  • iscriversi all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
  • iscriversi all’albo dei consulenti del lavoro,
  • iscriversi all’albo dei giornalisti pubblicisti,
  • assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure di fallimento, di liquidazione e di gestione della crisi d’impresa,
  • assumere la qualifica di socio, amministratore, consigliere, presidente del CDA di enti e consorzi pubblici o di società con capitale di esclusiva provenienza pubblica,
  • assumere la qualifica di socio o amministratore di società la cui attività sia limitata all’amministrazione di beni personali o familiari,
  • svolgere la professione di amministratore di condominio, come precisato dal CNF con parere del 20 febbraio 2013.

 

 

In caso di esercizio di attività incompatibili, l’avvocato rischia di subire un procedimento disciplinare al termine del quale, a seconda della gravità del comportamento tenuto, del danno eventualmente cagionato ai clienti e alla classe forense e degli eventuali precedenti illeciti disciplinari, gli sarà comminata la sanzione:

 

  • dell’avvertimento,
  • della censura,
  • della sospensione dall’esercizio della professione,
  • della radiazione dall’albo.
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