Il Tribunale di Milano gli aveva revocato la patente perché guidava il monopattino in stato di ebbrezza ma la Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, ha stabilito che questa sanzione non può essere applicata a chi guida un veicolo “per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione”.

ùIl 17 luglio scorso il Tribunale aveva condannato a cinque mesi, dieci giorni di arresto (pena sospesa) e 1400 euro di ammenda il monopattinista togliendogli anche la patente per avere causato un incidente con un tasso alcolemico sopra il lecito dopo avere perso il controllo del mezzo. La sentenza milanese è stata annullata senza rinvio “limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida”.

“Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte – scrivono gli ermellini nella decisione letta dall’AGI – per cui la sospensione o la revoca della patente non possono essere applicate a chi si sia posto alla guida del veicolo per la cui autorizzazione non è richiesta alcuna abilitazione. Tale principio può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino avendo la legge equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi”.

AGI

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