a cura di Studio Gastaldi
La diffamazione è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p. che consiste nell’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con più persone

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa.

Si tratta di un reato comune posto a tutela dell’onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.

Chiunque,  comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. 

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro“.

Procedibilità

La procedibilità è a querela della persona offesa.

Esempi di diffamazione

Sono esempi di diffamazione, tratti dalla giurisprudenza:

Elementi costitutivi del reato

Rispetto all’elemento oggettivo, è da rilevare che, in quanto reato a forma libera, la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.

Dottrina e giurisprudenza maggioritaria qualificano la diffamazione quale reato di danno, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell’evento inteso quale percezione e comprensione dell’offesa da parte di più persone.

Il requisito della pluralità di soggetti risulta soddisfatto in presenza anche non contestuale di almeno due persone, escludendo dal computo i concorrenti nel caso in cui il soggetto attivo non sia unico; in altre parole, non è necessario che sia riscontrabile una compresenza spaziale di coloro che percepiscono l’offesa ma deve esserci continuità del fatto.

Rispetto all’elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l’intenzione di offendere.

Aggravanti speciali della diffamazione

Le aggravanti comportano un aumento della pena edittale prevista dall’art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:

  • attribuzione di un fatto determinato (c. 2): la maggiore credibilità dell’offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;
  • offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3): l’intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro; offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4): la collettività degli enti offesi giustifica l’incremento di un terzo rispetto alla pena base.

La diffamazione a mezzo stampa

Quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere con il mezzo della stampa, assume particolare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato in questione da un lato, e la libertà della manifestazione del proprio pensiero tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p. dall’altro. In particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti:

  • Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità  ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
  • Verità dei fatti narrati o criticati: poichè la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell’agente. Secondo l’orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l’orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un’intervista a prescindere dalla verità della stessa;
  • Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.

 

Speciali cause di non punibilità

Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. e, in particolare, ricorrono in caso di:

  • prova della verità del fatto (art. 596 c.p.): la cd. exceptio veritatis costituisce prova liberatoria quando l’offesa riguarda l’attribuzione di un fatto determinato e le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordano per deferire il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore ovvero la parte prova la verità del fatto “1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito”;
  • esercizio del diritto di difesa (art. 598 c.p.): la cd. libertas convicii ha come presupposti l’esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo e l’afferenza delle divulgazioni diffamatorie, contenute negli scritti o pronunciate in udienza, con l’oggetto della causa;
  • provocazione (art. 599 c.p.): a differenza dell’art. 62 n. 2) c.p. cui consegue unicamente una diminuzione di pena, lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui comporta l’esclusione della pena quando l’offesa alla reputazione è arrecata nell’immediatezza del fatto.

Fonte: Il reato di diffamazione https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/diffamazione.asp#ixzz7Kcqgq7bZ
(www.StudioCataldi.it)

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