Guardia medica e falso in atto pubblico: la Cassazione conferma, è reato penale
Attestare una visita domiciliare mai avvenuta, limitandosi in realtà a un consulto telefonico, non è solo un problema deontologico, ma un vero e proprio reato penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26756/2025, riconoscendo il reato di falso ideologico in atto pubblico a carico di un medico di guardia, pur dichiarandolo estinto per prescrizione.
Il medico convenzionato è un pubblico ufficiale
Secondo la Suprema Corte, il medico convenzionato con l’ASL che opera in servizi di continuità assistenziale assume la qualifica di pubblico ufficiale. Questo comporta l’obbligo di redigere atti veritieri anche quando si tratta di documenti “interni”, come le schede di servizio.
Anche i documenti interni sono atti pubblici
Il report informatico compilato dal medico, pur essendo utilizzato solo all’interno dell’ASL, è considerato atto pubblico. La Cassazione ha chiarito che la sua falsificazione è penalmente rilevante, anche in assenza di effetti verso l’esterno. Questo principio vale anche per i documenti digitali, in forza dell’articolo 491-bis del Codice penale.
La difesa non convince
Il medico ha sostenuto che si trattasse solo di una scorrettezza deontologica, ma la Cassazione ha respinto la tesi: barrare la casella “visita domiciliare” su un report ufficiale è un’affermazione falsa che altera la realtà documentale.
Un monito per tutti i professionisti
La sentenza rappresenta un importante richiamo alla responsabilità dei medici convenzionati: ogni atto deve riflettere la realtà dei fatti, anche se redatto su sistemi interni alla Pubblica Amministrazione. L’integrità documentale è parte essenziale del rapporto fiduciario tra il cittadino e il sistema sanitario pubblico.
