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Fino al 31 marzo 2024 è possibile inoltrare le domande per ottenere il bonus genitori separati, ma cosa è nel dettaglio? in che cosa consiste questa misura, come funziona e a chi spetta?

Il “bonus genitori separati”, introdotto per la prima volta dal ddl di conversione del decreto Sostegni e bloccato inizialmente per assenza del decreto di attuazione, è stato riscritto dall’art. 9 bis del Decreto Fiscale (collegato alla manovra fiscale per il 2022) e introdotto grazie a un emendamento al testo iniziale.

Con la conversione del decreto fiscale, il bonus per i genitori separati è diventato legge e il 26 ottobre 2022 (sotto allegato) è stato emanato il Dpcm che definisce nel dettaglio i soggetti beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo e l’istanza di acceso al Fondo.

Il bonus, che può contare su un finanziamento di 10 milioni di euro è rivolto ai genitori separati o divorziati in difficoltà economiche a mantenere i loro figli perché l’altro genitore, il coniuge o il convivente obbligato si è trovato in difficoltà in quanto ha «cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa» a causa del Covid.

Un sostegno pensato per garantire la continuità dell’assegno di mantenimento fino a un massimo di 800 euro al mes. 

Sono destinatari del bonus in particolare i genitori lavoratori che dall’8 marzo 2020 hanno avuto serie difficoltà a provvedere puntualmente e per intero al mantenimento dei figli, in base a quanto stabilito dalle sentenze o dagli accordi intervenuti in sede di separazione o divorzio.

La misura massima dell’importo mensile è di 800 euro per la durata massima di 12 mesi, ovviamente nei limiti di capienza del Fondo.

Come fare domanda per il bonus genitori

Per ottenere il bonus si deve fare istanza al Fondo. La procedura di accesso prevede un bando pubblico pubblicato sul sito www.famiglia.gov.it. Nell’istanza il richiedente deve indicare:

 

  • i suoi dati anagrafici;
  • il suo codice fiscale;
  • gli estremi del conto corrente su cui vuole ricevere l’accredito;
  • l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare in relazione al periodo 08/03/2020-31/03/2022 e le somme che non gli sono state versate;
  • se il coniuge obbligato è dipendente l’eventuale ordine del giudice art. 156 c.c comma 6 di ricevere il pagamento dal datore di lavoro;
  • il reddito percepito nel corso dell’anno in cui il coniuge non ha corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento;
  • la dichiarazione sul nesso di causa tra inadempienza ed emergenza COVID-19, come fattore che ha determinato la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato;
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata su cui ricevere le comunicazioni relative alla pratica.

 

  • copia del documento di identità del richiedente;
  • copia del titolo sul quale si fonda il diritto all’assegno di mantenimento.

La firma in calce all’istanza non va autenticata. Il Dipartimento verifica la presenza dei presupposti consultando, per quanto di sua competenza, l’Agenzia delle entrate e gli uffici giudiziari competenti.A chi spetta il bonus genitori separati 

Destinatari del bonus, sono dunque, tutti i genitori separati o divorziati che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in condizioni di difficoltà nel provvedere ai propri figli. La condizione di difficoltà lavorativa che legittima il riconoscimento del bonus deve essere stata causata dalla crisi pandemica ed è identificata nello specifico con la cessazione, la riduzione o la sospensione della propria attività lavorativa per una durata minima di 90 giorni o con la riduzione del proprio reddito di almeno il 30% in meno rispetto a quello percepito nel 2019.

 

  • il contributo spetta solo ai genitori he convivono con i figli minori o portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento dopo la data dell’otto marzo 2020;
  • l’handicap che da diritto alla misura deve essere grave, intendendosi per tale quello che richiede un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione (art. 3 Legge n. 104/1992);
  • il reddito di chi richiede il bonus nell’anno in cui non ha ricevuto l’assegno deve essere uguale o inferiore a € 8.174,00;
  • il bonus spetta a quei genitori che nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data di cessazione dell’emergenza, non hanno o hanno ricevuto solo in parte il mantenimento.

 

 

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