Nessun conflitto di interesse per il ministro Guido Crosetto: a sostenerlo è il ministero della Difesa, che oggi ha diramato una nota sul caso. Il politico di Fratelli d’Italia, nominato ora ministro della Difesa, è stato per anni il presidente di Aiad (la federazione che rappresenta le aziende italiane per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza) e aveva con alcune di queste imprese importanti contratti di consulenza. Ora, è la polemica di cui si parla da giorni, dovrà avere a che fare con queste aziende nel suo nuovo ruolo di ministro della Difesa. Ragion per cui in molte trasmissioni televisive e sulla stampa si è discusso di un possibile conflitto di interesse.
“NON C’È INCOMPATIBILITÀ”
Lo spiega oggi il ministero della Difesa in una nota: “In merito all’ipotizzato conflitto di interessi fra l’incarico del ministro Guido Crosetto e le sue precedenti funzioni di presidente dell’Aiad, oggetto di recenti trasmissioni televisive e articoli di stampa, il Ministero della difesa sottolinea che a mente degli articoli 2 e 3 della legge n. 215 del 2004 e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo attribuite al ministro dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal 10 al 13 del codice dell’ordinamento militare, non si ravvisa sul piano tecnico-giuridico alcuna ipotesi di conflitto di interessi o di incompatibilità“.
Infatti, spiega una nota del ministero della Difesa, “per espressa previsione di legge, anche eventuali situazioni di conflitto antecedenti all’assunzione della carica non assumono alcun rilievo in quanto cessate all’atto dell’assunzione della carica stessa. Nessuno status di incompatibilità o di conflitto di interessi è giuridicamente ipotizzabile nel momento in cui il Ministro non ha più cariche, proprietà aziendali o patrimoni personali che in qualsiasi modo possano entrare in rapporto con le attività di Ministero della difesa”.
“GLI APPROVVIGIONAMENTI DI ARMI LI DECIDE IL CAPO DI STATO MAGGIORE E NON IL MINISTRO”
Peraltro, “il ministro della difesa non partecipa in alcun caso all’adozione di atti idonei ad incidere sul suo patrimonio o su quello del coniuge o dei parenti, in quanto del tutto privo di poteri e funzioni negoziali. Nel settore del procurement degli armamenti, a mente dell’articolo 26 del citato codice, è il Capo di Stato maggiore della difesa che definisce i requisiti operativi dei sistemi d’arma da approvvigionare e [ex articolo 41 del medesimo codice] il Segretario generale della Difesa che avvia le attività di ricerca di carattere tecnologico e industriale e che presiede alle procedure di acquisizione attraverso le competenti Direzioni tecniche”.
Cionondimeno, prosegue la nota del ministero della Difesa, “nel pregresso incarico di presidente di Aiad, per la natura dei settori industriali rappresentati, di chiaro interesse strategico nazionale, l’attuale ministro ha perseguito obiettivi del tutto convergenti con quelli pubblici, rafforzando le capacità delle imprese e la conseguente competitività internazionale mediante la promozione dell’industria italiana della Difesa all’estero. Infine, il Ministero della difesa non ha mai detenuto né detiene alcuna partecipazione nei gruppi industriali di riferimento. Ad ogni buon conto sarà cura della Difesa trasmettere le dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto previste dall’articolo 5 della legge 215 del 2004, confermando che non sussistono nella fattispecie motivi di inconferibilità o incompatibilità”.