Al Consiglio di Stato in sede consultiva Sezione seconda

 Al Ministro della Salute Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Spett.le Collegio, in questi giorni tra la Regione del Veneto e il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è insorto un contrasto interpretativo circa l’applicazione della legge 31 luglio 2017, n. 119, articoli 3 e 3 – bis, in ordine alla applicazione delle sanzioni a carico dei genitori, dei tutori o comunque delle figure esercenti la potestà parentale dei bambini che frequentano le scuole di infanzia o che ricevono servizi educativi per l’infanzia, ivi inclusi quelli privati non paritari, per la mancata presentazione della documentazione dimostrativa dell’obbligo di vaccinazione per i minori da zero a sedici anni di età previsto dalla stessa legge. Il contrasto riguarda la corretta applicazione dell’art. 3, comma 3, in relazione all’art. 3 bis, comma 5. Dal confronto tra le due disposizioni appare necessario conseguire un chiarimento interpretativo con riguardo ai contenuti delle determinazioni conseguenti alla mancata presentazione della documentazione che dimostri l’adempimento agli obblighi vaccinali.

SCHEMA DI RICHIESTA DI PARERE

In particolare appare indispensabile sapere se già con decorrenza dall’anno scolastico corrente 2017 – 2018, si debba ritenere preclusa la possibilità di frequenza scolastica ai soggetti che non dimostrino di aver dato adempimento alla comunicazione della documentazione che dimostra l’adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla legge 31 luglio 2017, n.119. Come si evince dalla relazione tecnica allegata, come formulata dal Direttore regionale alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto, per i Ministeri, come da loro circolare congiunta del 1 settembre 2017, i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la documentazione richiesta non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia né alle scuole dell’infanzia, ma rimarranno comunque iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, salvo poter essere nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della stessa documentazione. Diversamente per la Regione del Veneto anche dall’anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020, anno che prevede, invece, la decadenza dell’iscrizione, in quanto stando al comma 3 “la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso” ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai quali i bambini sono per la maggior parte già iscritti, dato che l’ordinamento scolastico prevede che le iscrizioni avvengano nel mese di febbraio precedente all’avvio dell’attività. Si avrebbe altrimenti la paradossale situazione di impedire la frequenza dei bambini iscritti e che conserveranno l’iscrizione alle scuole d’infanzia fino all’anno scolastico 2019/2020 e che, per converso, ai fini dell’erogazione del servizio e della programmazione scolastica risulteranno iscritti a tutti gli effetti. Il tutto nella particolare situazione che i servizi scolastici all’infanzia sono in larga parte erogati nel Veneto da strutture private.

Le esigenze di garanzia della corretta e completa erogazione delle prestazioni scolastiche suggeriscono e del contemperato diritto alla salute, che  costituiscono peraltro il fondamento della disciplina legislativa che si sottopone ad esame, pongono la necessità che il presente quesito abbia una tempestiva risposta nell’interesse degli alunni, delle famiglie, degli istituti e degli operatori scolastici, dato che in questi giorni ha da poco preso avvio la frequenza degli alunni presso le scuole dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia. A tal fine si propone il seguente quesito: “La disposizione di cui al comma 5 dell’art. 3 bis della legge 31 luglio 2017, n. 119, deve intendersi che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione alle le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, e ai servizi educativi per l’infanzia e con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, come previsto dallo stesso articolo o con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018, come deducibile dal contenuto del comma 3 dell’art. 3 che dichiara che la presentazione della documentazione che dimostra il soddisfacimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 dello stesso articolo 3 costituisce requisito di accesso agli stessi servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia?”

Si allegano: relazione del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, del 6 settembre 2017 e relativa documentazione. Nel ringraziare si porgono i migliori saluti.

Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su:
Stampa questa notizia