Manca poco al 10 marzo, data che pone i genitori alle prese con le vaccinazioni dei propri figli, tra prenotazioni e documentazioni da presentare alle scuole.

Un tema sentito da mamme e papà, anche avviati all’iter della norma, che a Thiene hanno trovato l’attenzione di Christian Azzolin, consigliere di minoranza, che preannuncia le basi di quella che potrebbe essere una battaglia legale.

Questa la lettera che Azzolin ha inviato non solo ai dirigenti delle scuole ed al sindaco di Thiene, all’usl7 ed alla Fism, ma anche al governatore della Regione Veneto Luca Zaia, oltre agli assessori all’istruzione ed alla sanità Donazzan e Coletto.

“Con riferimento a quanto indicato in oggetto, nella mia funzione di Consigliere Comunale del Comune di Thiene, facendomi portavoce di molti genitori già riuniti nel Comitato Libera Scelta Terapeutica Thiene,  i cui figli risultano iscritti presso le diverse scuole d’infanzia e asili nido del territorio, svolgo il presente intervento esponendo quanto segue.

vaccini scuola

All’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 i suddetti genitori hanno inviato formale richiesta di appuntamento all’ASL di competenza, così come prescritto dall’art. 3, comma 1 del D.L. 73/2017. La formale richiesta di cui sopra è stata regolarmente consegnata e protocollata presso la diverse  scuole e non certo alcuna autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il termine del 10 marzo 2018 previsto dal D.L. 73/2017 si applica esclusivamente a coloro i quali al 10 settembre 2017, essendo già in regola con tutte le vaccinazioni introdotte dal D.L. 73/2017, hanno optato non per la consegna alla scuola di copia del libretto completo ma per l’autocertificazione di essere in regola ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 (artt. 3, comma 1, e 5, comma 1).
Nel caso invece di iscrizione mediante consegna entro il 10 settembre 2017 della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, che è quello che ci riguarda, non è richiesto né ai genitori né alla scuola alcun altro adempimento. Le ASL, appunto “sino alla fine dell’anno scolastico”, convocheranno i genitori e, nell’esclusivo dialogo tra ASL e famiglie (rigorosamente coperto dalla privacy) si svolgerà la profilassi.
Non esiste dunque nessun riferimento di legge in cui si prescriva che i genitori debbano esibire una fantomatica – perché probabilmente ancora inesistente (dato il termine concesso dal decreto alle ASL sino alla fine dell’anno scolastico) – documentazione attestante la fissazione della data per la somministrazione dei vaccini e/o i colloqui istruttori presso i dipartimenti sanitari competenti entro la data del 10 marzo 2018, né tantomeno può essere irrogata la pena dell’esclusione dall’accesso scolastico per la fascia 0-6 anni.

Lorenzin

Mi permetto inoltre di segnalare che una recente lettera del Ministro della Salute (Secondo la quale “i minori, i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dall’azienda sanitaria locale, entro il 10 marzo di avere presentato la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi fino alla fine dell’anno scolastico”, cfr. lettera del 3 febbraio 2018, prot. 8221/BL/SPM/P del Ministro della Salute) di natura privatistica essendo scritta dal Ministro e diretta ad una persona fisica (mi riferisco al Sindaco del Comune di Roma, Virginia Raggi), non solo non ha alcuna valenza, ma non trova alcun riscontro nel testo del D.L. 73/17, né nelle circolari emanate dai competenti Ministeri in materia. È noto del resto che il Ministro della Salute non ha alcun potere di modificare né comunque interpretare la legge.
Aderire, pertanto, non alla norma ma alle (confuse) indicazioni personali di un Ministro della Salute uscente rivolte ad un unico soggetto, o a qualsivoglia altra interpretazione difforme rispetto al testo di legge, Vi esporrebbe al rischio più che concreto di ricorsi e azioni risarcitorie in caso di provvedimenti di allontanamento del minore dagli istituti.

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È certo, infatti, che la responsabilità di un allontanamento di un minore disposto senza alcuna legittimazione normativa (per violazione di legge e/o abuso di potere) ricadrebbe sull’Istituto, sull’ASL competente, sull’amministrazione regionale e altresì sul Sindaco, il quale costituisce la massima autorità sanitaria locale, rappresenta tutta la popolazione del suo territorio e deve assumersi le sue responsabilità nell’attuare tempestive azioni per contrastare tutte le disfunzionalità e le iniquità di una legge che è di dubbia legittimità, oltre a manifestare palesi falle, contraddizioni, incongruenze, e tutto ciò con il rischio di pesanti ricadute sull’istruzione, la cura e la custodia dei minori tra gli anni 0-6. Senza contare i danni economici che deriverebbero alle famiglie e alle stesse scuole dall’esclusione dei minori dalla frequentazione.
E del resto la corretta applicazione del D.L. 73/2017 di cui alle premesse, alla quale si sono strettamente attenute le famiglie di cui mi faccio come detto portavoce, è stata da ultimo confermata anche dal Ministero della Salute e dal MIUR nella Circolare congiunta n. 467/2166 del 27.2.2018 cui si rimanda.

È con fiducia, dunque, che faccio appello alla Vostra responsabilità e diligenza affinché, considerata la legge in oggetto e vista la natura riservata e sensibile dei dati da trattare (ivi compresa la corrispondenza privata tra Asl e genitori relativamente allo stato vaccinale del minore), sia garantita un’applicazione rigorosa della normativa suindicata, così che a tutti i minori regolarmente iscritti ed accettati dai servizi educativi e dalle scuole dell’infanzia – e dunque certamente anche a coloro per i quali sia stata presentata “formale richiesta di vaccinazione all’azienda  sanitaria locale territorialmente competente” (art 3 comma 1, D.L. 73/17), – sia legittimamente consentito di proseguire nell’anno scolastico 2017/18, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa.

Al fine di fornire precisi ed univoci chiarimenti sulla corretta applicazione del D.L. 73/2017, produco i seguenti pareri legali di professionisti qualificati ed esperti della materia di cui si controverte:

Avv. Pietro Becci: D.L. 73/2017, convertito in Legge 119/2017 (cd. Legge Lorenzin) – consulenza. Parere sintetico in merito agli adempimenti per l’anno scolastico in corso (2017/2018) per coloro che hanno presentato formale richiesta di vaccinazione, nonché in relazione agli adempimenti per l’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019.
Avv. Matteo Borgini: il termine del 10 marzo 2018 nel contesto degli adempimenti previsti dal D.L. 73/2017, come convertito dalla L. 119/2017.
Avv. Matteo Borgini: ancora sul termine del 10 marzo 2018 nel contesto degli adempimenti previsti dal D.L. 73/2017, come convertito dalla L. 119/2017: l’errata posizione della FISM.
Va da sé che l’eventuale provvedimento di esclusione adottato in contrasto con quanto stabilito dalla legge, in relazione al quale formulo, nella mia qualità sopra indicata, questa espressa diffida, verrà immediatamente impugnata avanti all’Autorità Giudiziaria competente, con richiesta di risarcimento dei danni e aggravio di spese a Vostro carico.

In attesa di chiarimenti e rassicurazioni.
Consigliere Comunale Christian Azzolin”

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