Dalla mezzanotte di oggi sarà in vigore la nuova ordinanza del Presidente Zaia che obbliga ad indossare mascherine e guanti protettivi per tutti i passeggeri e al personale di bordo del trasporto pubblico e del trasporto privato.

L’ordinanza, che al momento avrà durata sino al 13 aprile 2020, al fine di contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi di trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate con le precedenti ordinanze, prevede che per usufruire dei citati mezzi di trasporto si debbano obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione individuale e cioè mascherine che coprano adeguatamente bocca e naso e guanti di lattice.

“Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio regionale l’uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua – spiega l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture, Elisa De Berti –.

Queste disposizioni, che entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi, mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore, che stanno svolgendo in questo momento delicato di emergenza sanitaria un importante servizio”.

Ai gestori dei trasporti è fatto obbligo di adottatare per ogni carrozza del convoglio idonee misure per evitare gli assembramenti, anche mediante messaggi audio/video, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme e a debita distanza lungo tutto il convoglio.

Dovranno porre particolare cura al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare ogni convoglio con frequenza periodica e comunque almeno al termine di ogni tratta.

È opportuno ricordare che la violazione delle disposizioni dell’ordinanza regionale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che vanno da un minimo di 400 euro ad un massimi di 3.000 euro.

Mds

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