Nulla sarà più lasciato al caso. D’ora in avanti tutti i dipendenti del Comune di Schio dovranno attenersi alle rigide regole stabilite nel “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune”, appena varato dalla Giunta. Un regolamento che non nasce da specifiche esigenze di Schio, ma dall’adeguamento a quanto prevede la legge 190 del 6 novembre 2012,

la cosiddetta legge anticorruzione. Tutti i Comuni italiani dovranno mettersi al passo. Thiene l’ha fatto pochi giorni fa. Ora è la volta di Schio e degli 8 Comuni che hanno siglato la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi fondamentali. Le norme di comportamento si applicano non solo a tutti i dipendenti, di qualsiasi qualifica e al Segretario comunale. Ma anche a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto), nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice possono essere causa di risoluzione del contratto.

Nello specifico delle norme, scorrendo il documento appena approvato, due sono gli aspetti più eclatanti. Anzitutto la questione dei regali e il comportamento che i dipendenti devono tenere quando sono in servizio. All’articolo 2 si legge: “Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio”. E poi, al comma 5, un’ulteriore precisazione: “Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni”.

All’articolo 6, “Prevenzione della corruzione”, è scritto tra l’altro: “Il dipendente collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività e azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione”. Concetto spiegato meglio al comma 3: “Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati e altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante“. Come dire, obbligo di delazione.

Il secondo punto che risalta agli occhi nella lettura del Codice, si legge all’articolo 9, “Comportamento in servizio”. In pratica, i dipendenti e i dirigenti non potranno “utilizzare i materiali, le attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche e, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio. E’ vietato qualsiasi uso a fini personali o privati”. Quindi, vietate le telefonate private e addirittura l’uso della rete per attività personali. Ma c’è di più, e riguarda chi abitualmente presta servizio al di fuori degli uffici, come ad esempio gli agenti della polizia locale. Al comma 9 dello stesso articolo 9 si legge: “Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi in genere”. E’ dunque vietato, almeno così è scritto, fermarsi in divisa a prendere, ad esempio, un caffè al bar. Ulteriore regola al comma 10: “I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione”.

“Un lavoro importante che trova ancora più forza proprio nella sua condivisione tra i Comuni del territorio, che hanno adattato la proposta nazionale alle caratteristiche del nostro territorio – ha commentato il sindaco di Schio, Luigi Dalla Via -. Su questi temi l’Amministrazione ha sempre puntato con decisione: ora con questo codice facciamo un nuovo passo avanti nella direzione di una sempre maggiore trasparenza e della totale correttezza nei rapporti con i cittadini. Valori che devono caratterizzare l’operato di qualsiasi ente pubblico”.

di Redazione Thiene on line

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su:
Stampa questa notizia