a cura di Studio Gastaldi

Non è necessario il “sacrificio totale” di ogni attività lavorativa da parte dell’ex coniuge, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, poiche’ la legge non richiede una dedizione esclusiva. Così la Cassazione, con l’ordinanza n. 27945/2023, nell’accogliere il ricorso di una ex moglie rimasta senza assegno divorzile.

Nella vicenda, la donna ricorreva al Palazzaccio avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che, confermando la statuizione di primo, non riteneva sussistenti i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile in suo favore.

La donna lamenta, tra l’altro, che “pur in presenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno – vale a dire l’impegno familiare conseguente all’abbandono del lavoro professionale extrafamiliare e la durata del matrimonio per più di trent’anni”, il giudice di merito ha respinto la relativa domanda, ritenendo non provati requisiti sconosciuti all’istituto in questione. In particolare, deduce che il giudice di merito ha erroneamente dato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto che l’incremento del patrimonio immobiliare del coniuge, avveratosi nel corso di matrimonio, avesse “esclusiva giustificazione” nell’attività familiare della ricorrente, perche’ la norma non richiede tale esclusivita’, essendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributo personale e duraturo alle esigenze della famiglia. Inoltre, critica la decisione nella parte in cui il giudice di merito, “accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare, a seguito della rinuncia all’incarico di amministratore dell’azienda di famiglia, ha rigettato la domanda di attribuzione dell’assegno, in assenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesse assunto la connotazione di ‘dedizione esclusiva’, evidenziando che l’assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l’assunzione di un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo”.

Per la S.C. la donna ha ragione. Com’e’ noto, ricordano i giudici, la giurisprudenza piu’ recente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno”. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono, pertanto, proseguono dalla S.C., “dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento e’ necessario per l’applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalita’ composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno” ma il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, “in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto”.

In altre parole, “il giudice del merito e’ chiamato ad accertare la necessita’ di compensare il coniuge economicamente piu’ debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.

Con particolare riferimento all’onere della prova, poi, “cio’ che deve essere dimostrato, dunque, e’ che il coniuge economicamente piu’ debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, e’ stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.

Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, “soltanto che l’ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non e’ l’unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell’altro coniuge, poiche’ la condivisione di vita all’interno della famiglia e’ frutto dei contributi diversificati, per natura ed entita’, di tutti i componenti”.

Neppure puo’ ritenersi, concludono dalla S.C., “che per giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attivita’ lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiche’ la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attivita’ lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di piu’ alla famiglia. L’entita’ di tale sacrificio e’, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell’assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione”.

In altre parole, “per ottenere l’attribuzione dell’assegno divorzile, non e’ necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attivita’ lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che pero’ lascia piu’ tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera”.

La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su:
Stampa questa notizia