La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza nella causa C-747/22 (Inps), ha dichiarato che il requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, previsto dalla legge italiana per l’accesso al “reddito di cittadinanza”, costituisce una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.

LE MOTIVAZIONI

Secondo i giudici di Lussemburgo, tale misura, sebbene applicata indistintamente a cittadini italiani e stranieri, finisce per penalizzare principalmente i beneficiari di protezione internazionale, i quali incontrano maggiori difficoltà nel soddisfare una soglia temporale così elevata. La Corte ha ribadito che il principio di uguaglianza deve essere garantito sia per l’accesso all’occupazione che per il diritto a un reddito minimo, non permettendo agli Stati membri di imporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore europeo.

IL CASO

Il caso era nato dal ricorso di un cittadino straniero, titolare di protezione sussidiaria, a cui l’Inps aveva revocato il sussidio e richiesto il rimborso delle somme percepite, proprio a causa del mancato rispetto del requisito dei dieci anni di residenza. La Corte ha respinto le giustificazioni addotte dal governo italiano, secondo cui tale vincolo servirebbe a dimostrare un legame effettivo con il territorio o a contenere l’onere amministrativo ed economico. Per i giudici europei, il costo di una prestazione sociale resta identico indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario e l’obiettivo dell’integrazione non può giustificare l’esclusione dai sussidi minimi vitali. La decisione passa ora al giudice italiano, che dovrà risolvere la controversia conformemente a quanto stabilito dalla Corte Ue.

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