Le spese per il recesso anticipato dal contratto telefonico dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni, non sono più dovute, fatte salve le spese giustificate dai costi dell’operatore che in ogni caso, come prevede il decreto 7/2007 “sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.”
Non sono quindi dovuti i costi di € 35,18 che un operatore chiede alla cliente con la quale non è intercorso un contratto scritto, in grado di renderla edotta delle condizioni generali dell’accordo.
La vicenda processuale
Un’utente cita innanzi al Giudice di Pace una nota compagnia telefonica, lamentandosi per l’illegittimo addebito della somma di 35,18 euro a titolo di spese di disattivazione dell’utenza.
Il Giudice di Pace in prima istanza e poi il Tribunale in qualità di giudice di appello accolgono la domanda dell’utente, condannando la compagnia a restituire l’importo di 35,18 euro poiché “nessuna clausola contrattuale sottoscritta dall’appellata autorizzava la società a riscuotere detta somma.”
Condizioni del contratto
Nel ricorrere in Cassazione la compagnia telefonica solleva un articolato motivo di doglianza evidenziando che il ricorso dell’utente è stato accolto sul presupposto della pattuizione di una clausola di autorizzazione per l’addebito dei costi di disattivazione, tale clausola però, come è emerso incontestabilmente, non è mai stata sottoscritta. “L’errore della sentenza consisterebbe nell’aver preteso, ai fini della sua efficacia, la sottoscrizione della clausola delle Condizioni generali di contratto che prevedeva l’addebito delle spese di disattivazione: il che avrebbe richiesto la stipulazione per iscritto del contratto di utenza telefonica non imposta né ai fini della validità, ma neppure ai fini della prova”.
La compagnia osserva, sempre in relazione alle condizioni del contratto, che non spetta all’operatore accertare che l’utente abbia conoscenza o conoscibilità del contratto. Spetta a quest’ultimo conoscere le condizioni generali del contratto che accetta, tanto più che le stesse sono reperibili facilmente sul sito ufficiale della compagnia. La ricorrente sottolinea inoltre che non vi è stata trattativa contrattuale, che il contratto di specie è di adesione, che la clausola che prevedeva il pagamento per la disattivazione non doveva essere approvata per iscritto perché non vessatoria, e che le spese richieste per la disattivazione avevano, per così dire, ricevuto l’approvazione anche dell’AGCOM.
Fonte: Disattivazione utenza telefonica: non sono dovute spese https://www.studiocataldi.it/articoli/44278-disattivazione-utenza-telefonica-non-sono-dovute-spese.asp#ixzz7QEbcooxH
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