Chiedi e ti sarà dato. Il bonus forse sì, ma di certo una verifica fiscale.

Si avvicina la scadenza per la comunicazione all’agenzia delle entrate del risultato economico del 2020, atto necessario per poter accedere al contributo perequativo previsto dal decreto Sostegni bis e finalizzato a indennizzare le perdite subite dalle aziende, calcolandole sulla base del raffronto tra gli esercizi 2020 e 2019.

Anche se al momento non si sa ancora né quanto spetterà di bonus, né quale debba essere la percentuale di riduzione del risultato d’esercizio per averne diritto, la comunicazione deve comunque essere inviata entro il 30.9.2021.

L’unica certezza che hanno dato finora è che per la conferma del possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del contributo, occorrerà subire un accertamento fiscale!!

Cioè, l’analisi da parte dell’Amministrazione Finanziaria della vostra richiesta del contributo non esaurirà i controlli fiscali nell’ambito dei controlli formali sulle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, come avvenuto finora per i precedenti contributi a fondo perduto, ma la conferma della legittimità della richiesta del contributo “perequativo” dovrà passare per l’attivazione di un accertamento sostanziale o di una verifica generale.

Probabilmente sarà impossibile da fare che tutti vengano sottoposti ad una verifica da parte dell’agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza, ma certamente, per chi richiederà il contributo, aumenteranno in concreto le possibilità di essere sottoposto nei prossimi anni ad un accertamento fiscale.

Il fatturato, parametro preso a base per il calcolo del calo necessario a richiedere i precedenti contributi, è un dato oggettivo. Le fatture emesse sono quelle, ed essendo già state acquisite dagli uffici attraverso i sistemi di interscambio, sono note e certe.

Il “risultato economico dell’esercizio”, da intendersi come il reddito fiscalmente rilevante, cioè l’imponibile in dichiarazione su cui calcolate le vostre tasse, parametro di riferimento per il contributo perequativo, dipende al contrario da molte poste valutate soggettivamente, che lasciano ampi spazi alle contestazioni degli uffici ed alle diverse ipotesi valutative degli ispettori finanziari che effettueranno gli accertamenti.

In fase accertativa, il disconoscimento di un costo, una diversa metodologia valutativa del magazzino, la mancanza di un inventario, una diversa percentuale di deducibilità di un costo rispetto a quella applicata, una fattura dimenticata, esiterebbe non solo nella perdita del contributo già ricevuto, con annessi interessi e sanzioni, ma sfocerebbe addirittura nella rideterminazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, insieme ad ulteriori interessi e sanzioni. Il tutto per le annualità esaminate che saranno almeno due, ovvero il 2019 e il 2020, prese a riferimento per il confronto.

Agli esiti della verifica, inoltre, in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, potrebbe scattare anche l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 316-ter del c.p., salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all’art. 640-bis dello stesso c.p.

Pare di capire che l’aiuto sta arrivando, quello che non sappiamo ancora è se sarà per le aziende o per le casse dello Stato.

Ad maiora!

Fabrizio Carta

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